Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine
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La SIFEM è membro di varie organizzazioni di settore, tra cui l’Associazione delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo (European Development Finance Institutions, EDFI). Questa associazione svolge un ruolo importante nella creazione, diffusione e armonizzazione delle linee guida per gli investimenti, nonché delle direttive riguardanti la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance, la misurazione dell’impatto e il reporting, ecc. Attraverso questa rete ben funzionante vengono preparati i progetti di co-investimento nei Paesi destinatari e viene assicurato il monitoraggio e il follow-up congiunto degli investimenti.
Sezione 3: Capitale azionario, azionisti e obiettivi strategici
Art. 7 Capitale azionario
L’ammontare del capitale azionario nonché il tipo, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono stabiliti nello statuto della SIFEM. Il capitale azionario ammonta attualmente a 654 444 010 franchi ed è suddiviso in 65 444 401 azioni nominali con un valore nominale di 10 franchi ciascuna. Le azioni sono interamente liberate.
Art. 8 Azionisti
Questa disposizione crea la base legale per la partecipazione della Confederazione alla SIFEM, una società anonima di diritto privato, e stabilisce che essa deve detenere almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale della società.
I diritti degli azionisti sono esercitati nel quadro dell’assemblea generale della SIFEM. A tal fine, il Consiglio federale designa e incarica la sua rappresentanza presso l’assemblea generale.
Di propria iniziativa il Consiglio federale può vendere o far sottoscrivere a terzi al massimo un terzo delle azioni della SIFEM. Già al momento dell’istituzione della SIFEM il Consiglio federale voleva permettere la partecipazione di terzi. Per un’ulteriore espansione della SIFEM dettata da considerazioni di politica di sviluppo può essere opportuna una capitalizzazione della società con condivisione proporzionale degli oneri da parte della Confederazione e di terzi. Tuttavia, il coinvolgimento diretto di investitori privati (p. es. una fondazione, una cassa pensioni o un intermediario finanziario specializzato nella politica di sviluppo) è solo una delle varie opzioni, insieme a soluzioni di finanziamento del debito (p. es. prestiti di terzi) o a modelli di finanziamento paralleli (p. es. un fondo a finanziamento congiunto), e non è attualmente in discussione.
Art. 9 Obiettivi strategici
Capoverso 1: secondo l’articolo 8 capoverso 5 LOGA27, il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici della SIFEM per un periodo di quattro anni. A questo scopo si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo e sui principi di sussidiarietà e sostenibilità. Questi ultimi sono già menzionati nell’articolo 4, ma lì il soggetto è la SIFEM, mentre in questo caso si tratta del Consiglio federale.
Con gli obiettivi strategici il Consiglio federale influenza lo sviluppo della SIFEM e l’adempimento dei suoi compiti da una prospettiva globale (obiettivi legati all’azienda e ai compiti). Tali obiettivi sono integrati nell’allegato da valori di riferimento, indicatori e cifre chiave. Benché non siano giuridicamente vincolanti per il consiglio di amministrazione della SIFEM in quanto società anonima
di diritto privato, di fatto lo sono28. Da un lato, gli obiettivi strategici del Consiglio federale forniscono una certa coerenza (trasparenza, affidabilità, pianificabilità) per la società. Dall’altro, sono abbastanza flessibili da permettere alla Confederazione e all’azienda di reagire alle dinamiche del mercato. Lo strumento degli obiettivi strategici è anche un’espressione della chiara separazione tra responsabilità politica e aziendale.
27 RS 172.010
28 Cfr. rapporto sul governo d’impresa 2006, n. 4.2.6 e 5.3.