Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine

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All’occorrenza, il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il loro periodo di validità. Qualsiasi decisione di modifica sarà adottata dopo aver consultato il consiglio di amministrazione della SIFEM. In termini di tempi e contenuti gli obiettivi sono allineati ai messaggi sulla strategia di cooperazione internazionale della Confederazione. Finora il Consiglio federale ha sempre gestito la SIFEM con obiettivi strategici (art. 30c cpv. 1 O-CS-AU). Esercita la sua influenza anche attraverso la propria posizione di azionista.

Capoverso 2: il consiglio di amministrazione della SIFEM è responsabile dell’attuazione degli obiettivi strategici emanati dal Consiglio federale e deve integrarli nella sua strategia aziendale. Viene consultato in anticipo sulla definizione degli obiettivi strategici.

Inoltre, il capoverso 2 obbliga il consiglio di amministrazione a presentare regolarmente un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Questo rapporto è indirizzato al Consiglio federale, che a sua volta lo utilizza come base per il suo rapporto al Parlamento. Il consiglio di amministrazione deve stabilire i metodi e i criteri in base ai quali valuta ogni anno l’attuazione degli obiettivi strategici all’interno dell’azienda e il loro raggiungimento. Nel farlo si fonda anche sui criteri e sugli indicatori di valutazione stabiliti in precedenza dal Consiglio federale. Ciò consente al Consiglio federale di disporre delle informazioni necessarie per verificare, in virtù della sua funzione di vigilanza, il raggiungimento degli obiettivi strategici. Nella misura consentita dal diritto societario, la SIFEM fornisce all’occorrenza al Consiglio federale ulteriori informazioni.

Sezione 4: Consiglio di amministrazione e condizioni d’impiego

Art. 10 Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

Il capoverso 1 indica un numero minimo di sette e un numero massimo di nove membri del consiglio di amministrazione invece di specificare la composizione minima (tre) come in precedenza. L’idea è che il consiglio di amministrazione sia abbastanza piccolo da permettere un processo decisionale efficiente e abbastanza grande da permettere ai suoi membri di apportare al consiglio esperienza e conoscenza da diversi ambiti e di distribuire le funzioni di gestione e controllo tra loro.

Attualmente il consiglio di amministrazione della SIFEM si compone di sette membri. La dimensione massima non è raggiunta. Tuttavia, l’obiettivo è consentire un certo margine di manovra e di flessibilità per la composizione nominale del consiglio di amministrazione. La SIFEM opera infatti in un ambiente in rapido cambiamento e deve essere in grado di adattarsi in modo ottimale agli sviluppi, per esempio, del settore finanziario. Pertanto, può essere opportuno o necessario che a un certo punto il consiglio di amministrazione sia dotato di ulteriori competenze e capacità. Dal punto di vista odierno ciò è immaginabile, per esempio, nel campo degli strumenti finanziari digitali o del finanziamento di misure per il clima. Attualmente l’ampliamento del consiglio di amministrazione non è previsto. Prima di prendere in considerazione una tale eventualità, le competenze supplementari dovrebbero essere introdotte in via prioritaria nel quadro del rinnovo periodico del consiglio di amministrazione, in modo che quest’ultimo possa mantenere le sue dimensioni attuali. La formulazione scelta non porta quindi automaticamente a un aumento del numero dei membri.

Capoverso 2: i membri del consiglio di amministrazione sono scelti in base a un profilo di

competenze approvato dal Consiglio federale (secondo l’art. 8j cpv. 2 OLOGA29 e il principio guida

n. 5 sul governo d’impresa). Assicura che nella selezione dei candidati si presti attenzione all’idoneità professionale e che sia rappresentata un’ampia gamma di professioni pertinenti. Devono anche essere presi in considerazione i valori di riferimento per una rappresentanza appropriata delle lingue

nazionali e una rappresentanza equilibrata di entrambi i generi30.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in linea di principio per tre anni. Nel caso di nomine in corso di mandato, la nomina sarà valida per il resto del mandato. I membri del consiglio di amministrazione possono essere rinominati, il che permette una migliore continuità e un corrispondente accumulo di esperienza. La durata della carica è tuttavia limitata a un totale di 12 anni. L’ultimo mandato di un membro che sta per raggiungere il limite dei 12 anni di attività può essere più breve, ma questo non implica un diritto a essere rinominato.

29 RS 172.010.1

30 Cfr. allegato 1 del rapporto annuale del Consiglio federale alla Delegazione delle finanze delle Camere federali sulla situazione nelle imprese e negli istituti parastatali (Rapport sur le salaire des cadres / rapporto sulla retribuzione dei quadri).