Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine

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Art. 11 Relazioni d’interesse del consiglio di amministrazione

Il capoverso 1 stabilisce che i candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione della SIFEM sono tenuti a dichiarare le loro relazioni d’interesse; chi si rifiuta di renderle pubbliche non potrà essere nominato.

Capoverso 2: il consiglio di amministrazione della SIFEM risponde al Consiglio federale della compatibilità delle relazioni d’interesse dei suoi membri con la funzione che essi svolgono nel consiglio di amministrazione. Emana apposite regole di condotta per trattare i conflitti d’interesse e assicura che siano adottate misure di sensibilizzazione adeguate. Le relazioni d’interesse esistenti devono essere pubblicate nel rapporto di gestione (principio guida 6 sul governo d’impresa), nonché

sul sito web della Confederazione31. Il consiglio di amministrazione della SIFEM è tenuto a controllare e valutare costantemente le relazioni d’interesse dei suoi membri. Qualsiasi cambiamento deve essere comunicato al dipartimento competente. Se una relazione d’interesse non è compatibile con il mandato (p. es. conflitto d’interesse non risolvibile, rischio considerevole per la reputazione della Confederazione) e il membro non intende rinunciare al mandato, il consiglio di amministrazione deve proporre all’assemblea generale la sua destituzione. Un membro può inoltre essere destituito se risulta che al momento della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure di segnalare eventuali cambiamenti durante il suo mandato.

Al fine di consentire al consiglio di amministrazione di controllare e sorvegliare efficacemente la SIFEM, il capoverso 3 specifica, con riferimento al 3° principio guida sul governo d’impresa della Confederazione, che i membri del consiglio di amministrazione devono essere indipendenti dal punto di vista personale, cioè non devono far parte della direzione. L’articolo 11 capoverso 3 è attualmente privo di oggetto, perché la SIFEM è organizzata senza un organo di gestione separato – il suo consiglio di amministrazione non ha delegato la gestione ai sensi dell’articolo 716b capoverso 1 CO. Il consiglio di amministrazione stesso è l’organo di gestione. La SIFEM acquista i servizi di gestione del portafoglio e di gestione degli affari in conformità con le norme del diritto sugli appalti pubblici (cfr. spiegazione relativa all’art. 12). Il requisito di indipendenza si applica per analogia anche a tali terzi incaricati. L’organizzazione di questi compiti di gestione non è rigida. Sono possibili futuri adeguamenti per tener conto dei nuovi sviluppi sul mercato finanziario o in merito ai compiti della SIFEM.

Art. 12 Remunerazione

La struttura retributiva del consiglio di amministrazione della SIFEM si basa sulla legislazione

federale sulla retribuzione dei quadri (art. 6a della legge del 24 marzo 200032 sul personale federale

e ordinanza del 19 dicembre 200333 sulla retribuzione dei quadri).

Attualmente la SIFEM impiega solo una segretaria a tempo parziale per il consiglio di amministrazione. La sua gestione è affidata a privati (ad oggi Obviam AG) sulla base di un mandato. Negli obiettivi strategici il Consiglio federale ha sancito che il consiglio di amministrazione deve garantire che, nel caso di terzi incaricati della gestione, la quota del salario fisso individuale più elevato versato nell’ambito del mandato della SIFEM non superi l’importo massimo della classe di stipendio 32 della Confederazione. Inoltre, il consiglio di amministrazione deve assicurarsi che le persone incaricate della gestione della società gli comunichino i loro redditi da mandati di terzi (importo totale). Il consiglio di amministrazione determina quindi la remunerazione variabile legata al rendimento per il mandato di gestione.

La remunerazione e le regole alla base sono rese note nel rapporto di gestione annuale della SIFEM e, nel caso del consiglio di amministrazione, anche nel rapporto sulla retribuzione dei quadri della Confederazione.

31www.admin.ch Documentazione  Commissioni extraparlamentari  Per dipartimento Dipartimento federale dell’economia,

della formazione e della ricerca

32 RS 172.220.1

33 RS 172.220.12