Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine

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Compendio

La SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) è la società finanziaria di sviluppo della Confederazione. La società effettua investimenti in imprese private di Paesi in via di sviluppo o emergenti che, oltre a un rendimento finanziario, devono avere un ampio impatto sullo sviluppo e in particolare sulla creazione di posti di lavoro. Il progetto mira a trasporre in una legge la regolamentazione finora vigente a livello di ordinanza. Non comporta modifiche materiali sostanziali. Situazione iniziale

Conformemente all’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, lo scopo e il mandato di base della SIFEM SA sono definiti nell’ordinanza del 12 dicembre 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali e nell’ordinanza del 6 maggio 1992 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. La società, creata nel 2011, è gestita secondo i principi del governo d’impresa (corporate governance) della Confederazione per le unità scorporate.

Sebbene la sua attività si sia dimostrata efficace, oggi le basi giuridiche (a livello di ordinanza) non sono più conformi né ai requisiti costituzionali relativi al principio di legalità né ai principi del governo d’impresa della Confederazione.

Contenuto del progetto

Il progetto intende armonizzare le disposizioni sull’organizzazione della SIFEM con i requisiti costituzionali riguardanti il principio di legalità e con i principi del governo d’impresa della Confederazione e iscriverli in una legge in senso formale. Il mandato di base della SIFEM, la sua posizione e gli strumenti di cui dispone già in ambito esecutivo non subiscono sostanziali modifiche. La legge introduce però diversi chiarimenti e precisazioni.

La SIFEM è una società anonima di diritto privato, interamente di proprietà della Confederazione. Le società anonime di diritto privato sono sottoposte al Codice delle obbligazioni (CO). Nel caso della SIFEM questa forma giuridica è risultata adeguata. La forma giuridica consolidata e lo statuto della SIFEM regolano a priori la maggior parte delle questioni organizzative. L’avamprogetto di legge comprende 17 articoli, tra cui quelli che stabiliscono lo scopo e i compiti della SIFEM, i principi che reggono le sue attività e il suo finanziamento, nonché la posizione della Confederazione in qualità di azionista. Si tratta di questioni importanti che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), devono essere disciplinate dal legislatore. Questo vale anche per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, le loro relazioni d’interesse e la loro remunerazione.