Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine
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Art. 13 Condizioni d’impiego
Capoverso 1: essendo la SIFEM una società anonima di diritto privato, il suo personale è assunto secondo il diritto privato. Attualmente, tuttavia, questa disposizione concerne solo la segretaria del consiglio di amministrazione, impiegata a tempo parziale (cfr. anche i commenti all’art. 12).
Capoverso 2: il consiglio di amministrazione della SIFEM e i terzi da esso incaricati di gestire l’attività evitano o eliminano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a livello di assunzione, assegnazione dei compiti, organizzazione delle condizioni di lavoro, retribuzione, formazione e formazione continua, promozione e licenziamento. Il criterio decisivo per il rapporto di lavoro rimane comunque la qualifica delle persone.
Non essendo applicabile l’articolo 13 della legge del 13 dicembre 200234 sui disabili, la SIFEM è tenuta a garantire, come datore di lavoro, (anche) le pari opportunità per le persone con disabilità.
Sezione 5: Finanziamento
Art. 14 Finanziamento
Il capoverso 1 prevede che la SIFEM si autofinanzi. L’autofinanziamento significa che la SIFEM deve finanziare le sue spese con le proprie attività e raggiungere un risultato contabile positivo. Il modo in cui la SIFEM deve rifinanziare le sue spese, compresi i costi di copertura del rischio, non è specificato. Attualmente la SIFEM opera come un’entità autosufficiente in senso stretto, coprendo i suoi costi operativi. L’attività d’investimento al livello attuale non è finanziata solo dai rendimenti dei progetti in corso o completati con successo, ma anche da un aumento di capitale che il Consiglio federale ha deciso nel 2017 e che viene versato in tranche annuali nel periodo 2018-2022.
Capoverso 2: con il preventivo 2018 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di convertire in capitale azionario i mutui della Confederazione concessi al momento della creazione della SIFEM.
Le Camere federali hanno accolto questa proposta alla fine del 201735. Da allora la SIFEM si è finanziata esclusivamente con capitale proprio.
La dotazione di capitale della SIFEM costituisce una sovvenzione, pertanto l’articolo 14 capoverso 2 è una disposizione in materia di sussidi. Tuttavia, si basa sulla legge su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali e sulla legge sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. Di conseguenza la disposizione relativa alle sovvenzioni non è nuova e pertanto non è soggetta al freno alle spese (cfr. anche n. 5.4).
Art. 15 Fondi di terzi
La SIFEM è una società anonima di diritto privato e quindi un’entità giuridica a sé stante. Può accettare prestazioni pecuniarie da terzi, sia privati che istituzioni e organizzazioni pubbliche (p. es. altri servizi federali, ma anche enti locali che forniscono aiuti allo sviluppo al settore privato), e usarle per adempiere ai suoi compiti. L’utilizzo di garanzie, soluzioni di finanziamento del debito (p. es. prestiti di terzi) o sussidi di terzi rientra nelle «attività commerciali» della SIFEM, per lo meno se il suo autofinanziamento (cfr. art. 14 cpv. 1) non ne risulta compromesso. L’accettazione di fondi di terzi avviene dopo aver consultato l’AFF.
Art. 16 Tesoreria
Capoverso 1: l’AFF gestisce la tesoreria centrale della Confederazione (art. 60 cpv. 1 LFC36). La SIFEM si è aggregata alla tesoreria centrale per l’amministrazione di gran parte delle sue liquidità (art. 61 cpv. 2 LFC). Su questi fondi la Confederazione corrisponde alla SIFEM interessi conformi al mercato.
Capoverso 2: a causa delle limitazioni sul numero di transazioni effettuabili annualmente attraverso i conti di tesoreria dell’AFF, questi conti sono solo adatti solo in parte al traffico dei pagamenti della
34 RS 151.3
35 FF 2018 637
36 RS 611.0