Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine
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Tutti gli intermediari finanziari con cui lavora la SIFEM devono rispettare i regolamenti nazionali in materia di sostenibilità applicabili nei rispettivi Paesi e adoperarsi per applicare le relative norme internazionali, a cominciare dagli standard di prestazione della Società finanziaria internazionale (International Financial Corporation, IFC) o dai criteri che ne derivano. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, queste linee guida fanno riferimento alle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani. Per quanto concerne le condizioni lavorative si applicano le norme fondamentali sul lavoro emanate dall’Organizzazione internazionale del lavoro.
In molti Paesi target della SIFEM il quadro giuridico e normativo appare difficile e la protezione degli investitori è limitata. Per questo motivo la SIFEM utilizza anche piazze finanziarie offshore per investimenti in fondi di capitale di rischio. La società segue le raccomandazioni del «Forum globale dell’OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali» e aderisce alle norme internazionali in rapido sviluppo.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. Secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost. la legge può delegare compiti amministrativi a organizzazioni o a persone di diritto pubblico o di diritto privato. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della legge deriva dell’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
La proposta non crea nuove disposizioni in materia di sussidi (cfr. anche l’art. 14 cpv. 2) né stabilisce nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa.
5.5 Delega di competenze legislative
Non è prevista un’ordinanza relativa a questa legge. La legge si attua con l’adozione dello statuto della società. Per quanto riguarda gli altri strumenti di gestione (obiettivi strategici) la competenza spetta al Consiglio federale.