Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine

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Politica della Confederazione in materia di governo d’impresa Contesto

Il Consiglio federale ha soddisfatto con il rapporto del 13 settembre 200612 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (rapporto sul governo d’impresa) la richiesta del Parlamento di gestire in modo uniforme le unità amministrative decentralizzate. Nel rapporto il Consiglio federale ha formulato 28 principi guida concernenti la gestione e il controllo delle unità

scorporate. In un rapporto supplementare del 25 marzo 200913 ha completato questi principi (attualmente 37) e ha risposto a diversi interrogativi sollevati dal Parlamento in fase di trattazione del rapporto sul governo d’impresa. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e l’Ufficio federale di giustizia (UFG) hanno tenuto conto dei principi guida indicati nel rapporto sul governo d’impresa per elaborare, all’attenzione degli istituti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico e degli istituti che esercitano una vigilanza sull’economia o sulla sicurezza, una serie di atti normativi modello da adottare come standard nel caso di nuovi scorpori o di modifiche di leggi sull’organizzazione vigenti. Anche se per le società anonime non esiste (ancora) un modello di atto normativo (di diritto speciale), per la SIFEM, in quanto società anonima di diritto privato, possono essere applicati per analogia questi modelli.

La SIFEM è già gestita in base ai principi del governo d’impresa della Confederazione per le unità amministrative decentralizzate, ma le disposizioni in materia sono previste a livello di ordinanza. Secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost., lo scorporo dei compiti della Confederazione presuppone una base legale sufficientemente chiara sotto forma di legge. Anche per la SIFEM occorre quindi emanare una specifica legge sull’organizzazione.

Forma giuridica

La SIFEM è una società anonima secondo il Codice delle obbligazioni (CO)14, una forma giuridica che si è rivelata adeguata. In tale veste effettua investimenti in modo analogo a una società privata. Non vi è la necessità di conferire diritti speciali più estesi alla Confederazione in quanto azionista o di istituire un’organizzazione al di fuori del CO.

Nel caso di una società anonima secondo il CO, la Confederazione esercita i suoi diritti di partecipazione attraverso i suoi diritti di azionista. Non ha accesso diretto alla società e per far valere i propri interessi deve rispettare le procedure formali del diritto privato. Ciò non impedisce al Consiglio federale di fissare degli obiettivi strategici per la SIFEM e di impartire al consiglio di amministrazione delle direttive o perlomeno di precisare le proprie aspettative. La partecipazione della Confederazione è attualmente del 100 per cento e, secondo l’avamprogetto di legge, non può essere inferiore a due terzi. La Confederazione mantiene quindi un’influenza decisionale sulla SIFEM.

La forma giuridica della società anonima di diritto privato e lo statuto della SIFEM hanno chiarito la maggior parte delle questioni organizzative, premesso che lo statuto deve rispettare il quadro previsto dalla legge e non può andare oltre. A tale proposito, la legge specifica lo scopo (art. 3) e i compiti (art. 5) della SIFEM, i principi che reggono la sua attività (art. 4) e il suo finanziamento (art. 14), nonché la posizione della Confederazione in quanto azionista (art. 8). Si tratta di questioni importanti che devono essere definite dal legislatore in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. (va osservato anche l’art. 178 cpv. 3 Cost.). Questo vale anche per la nomina e le relazioni d’interesse del consiglio di amministrazione e per la sua remunerazione (art. 10 segg.).

La SIFEM soddisfa i criteri di un’unità amministrativa decentralizzata ai sensi dell’articolo 7a

capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 25 novembre 199815 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ragione per cui è riportata nel suo allegato 1.

La SIFEM è autonoma nel senso che il consiglio di amministrazione è libero di decidere quale strategia e politica aziendale adottare e che tiene una propria contabilità. Tuttavia, in quanto unità amministrativa decentralizzata, è sottoposta alla vigilanza del Consiglio federale (cfr. art. 8 cpv. 5

della legge del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA; art.

12FF 2006 7545

13FF 2009 2225, in particolare 2280

14RS 220

15 RS 172.010.1

16 RS 172.010