Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
24 OLOGA17) e, secondo il principio del consolidamento integrale (art. 55 cpv. 1 lett. c della legge
del 7 ottobre 200518 sulle finanze della Confederazione, LFC), la sua contabilità è integrata nelle deliberazioni sul consuntivo dello Stato.
In base alla decisione dell’amministrazione fiscale del Cantone di Berna del 18 settembre 2012, la SIFEM è esentata dal pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali ordinarie sugli utili e sul capitale. È però soggetta all’imposta di bollo (p. es. nel caso di un aumento del capitale proprio). La questione dell’IVA si pone in caso di remunerazione di eventuali servizi. La SIFEM può essere soggetta alla ritenuta alla fonte in quanto detiene dei conti bancari (cfr. n. 3).
2.2 Attuazione
Il progetto comporterà adeguamenti dell’O-CS-AU e dell’ordinanza del 19 dicembre 201819 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (di seguito «O-Est»; abrogazione della sezione art. 8a e degli art. 30a–30d O-CS-AU e dell’identica disposizione dell’art. 12 O-Est) al fine di elevare a livello di legge le precedenti disposizioni organizzative della SIFEM. Il progetto comporterà inoltre
una modifica dell’ordinanza del 14 giugno 199920 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, che fa riferimento alla SIFEM in particolare all’articolo 15i.
3 Commento ai singoli articoli
Ingresso
La legge SIFEM si basa sull’articolo 54 Cost.: «La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita».
Questo mandato spetta principalmente alla cooperazione internazionale (CI), che si ispira alla tradizione umanitaria della Svizzera e a valori quali la responsabilità, le pari opportunità e l’apertura al mondo. La CI esprime «la solidarietà, principio cui s’improntano fra l’altro le relazioni della Svizzera con la comunità internazionale, e rispecchia l’interdipendenza a livello mondiale. Essa poggia sul
mutuo rispetto dei diritti e degli interessi dei partner»21. Gli obiettivi della cooperazione internazionale rispondono agli interessi della Svizzera, così come ai suoi impegni in materia di sviluppo sostenibile, che ha riaffermato con la sua adesione all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. La Svizzera ha interesse a influire sulle politiche internazionali. La CI promuove la pace e la sicurezza e crea prospettive per le popolazioni locali. Contribuendo alla crescita dei redditi nei
Paesi in via di sviluppo, la CI contribuisce anche alla creazione di nuovi mercati per la Svizzera22.
Essendo parte integrante degli strumenti di cooperazione allo sviluppo della Svizzera, la SIFEM fornisce un importante contributo a tutte queste dimensioni nell’adempimento di un compito pubblico.
Sezione 1: Società, scopo e principi
Art. 1 Società finanziaria di sviluppo della Confederazione
Capoverso 1: molti Paesi donatori, tra cui la Svizzera, hanno creato delle istituzioni pubbliche specializzate nel finanziamento dello sviluppo (Development Finance Institutions) incaricate di promuovere gli investimenti nel quadro della cooperazione bilaterale allo sviluppo. La SIFEM è stata
17 RS 172.010.1
18RS 611.0
19RS 974.11
20 RS 172.216.1
21 RS 974.0, art. 2
22 Cfr. anche messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021–2024 (FF 2020 2313).