Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 17 pagine
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istituita come società anonima di diritto privato attraverso diverse decisioni del Consiglio federale e del Parlamento nel quadro del bilancio 2011 e fa parte dell’Amministrazione federale decentralizzata. Investe le sue risorse finanziarie a favore di attori privati le cui attività sono conformi agli obiettivi di politica estera della Svizzera. Questi obiettivi sono concretizzati nella L-CS-AU e (attualmente) nella
legge federale del 30 settembre 201623 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (di seguito «L-Est»); nel caso specifico si intendono gli obiettivi della L-Est riguardanti la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est al di fuori dell’UE. Lo scopo dell’azienda è descritto all’articolo 3.
Capoverso 2: la SIFEM resta subordinata al DEFR (cfr. allegato 1, VI, n. 2.3.1 OLOGA e art. 15i
Org-DEFR24). Il DEFR è anche stato designato dal Consiglio federale come ente proprietario della SIFEM. La Segreteria generale del DEFR, quale organo competente, ha delegato la rappresentanza degli interessi del proprietario alla SECO sulla base di un accordo contrattuale.
Art. 2 Forma giuridica, ragione sociale e diritto applicabile
Capoverso 1: la SIFEM ha la forma giuridica di una società anonima di diritto privato, che corrisponde alla sua attuale forma giuridica (art. 30a cpv. 1 O-CS-AU).
Nel caso di una società anonima di diritto privato sono direttamente applicabili le disposizioni del CO. L’avamprogetto di legge non si discosta da queste disposizioni, ma indica al Consiglio federale e alla SIFEM come deve essere strutturata (statuto) e gestita (esercizio dei diritti degli azionisti) la società. A questo proposito sono rilevanti anche le disposizioni delle leggi sulla cooperazione allo sviluppo (cfr. art. 1 cpv. 1).
Capoverso 2: la «SIFEM SA» è iscritta nel registro di commercio del Cantone di Berna con il numero IDI CHE-112.401.487.
Art. 3 Scopo
Lo scopo della SIFEM è la base di riferimento per la descrizione dei compiti nella sezione 2 dell’avamprogetto di legge. È fissato a tempo indeterminato e costituisce, insieme ai compiti, ai principi e alle leggi sulla cooperazione allo sviluppo citati all’articolo 1 capoverso 1, il fondamento per la formulazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale (cfr. art. 8). Il presente progetto non modifica né la strategia del proprietario, né il mandato di base, né la posizione della SIFEM.
La riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile sono la ragion d’essere della cooperazione internazionale della Svizzera. La SIFEM fa parte dell’insieme di strumenti che, in adempimento degli obiettivi di politica estera della Confederazione (art. 54 Cost.), mira a promuovere una crescita economica che includa il maggior numero possibile di gruppi e strati sociali (crescita inclusiva) e un benessere sostenibile.
Al fine di rafforzare la capacità innovativa, la produttività e la competitività delle aziende private non quotate in borsa nei Paesi in via di sviluppo o emergenti e di facilitarne l’accesso ai mercati e la partecipazione alle catene del valore internazionali, la SIFEM propone soluzioni di finanziamento innovative e basate sui bisogni e offre un supporto specialistico sotto forma di consulenza e trasferimento di sapere di cui le aziende necessitano per svilupparsi, operare in modo responsabile e raggiungere i loro obiettivi commerciali.
In parallelo, in quanto investitore pubblico, la SIFEM ha il mandato di procurarsi ulteriori fondi dal settore privato per il finanziamento delle imprese e di associarsi ad attori responsabili del settore finanziario come co-investitori nel quadro di partenariati pubblico-privati.
Così facendo la SIFEM e i co-investitori partecipano al miglioramento delle condizioni operative, sociali e ambientali nelle imprese che svolgono un ruolo esemplare e rafforzano l’economia locale e il settore pubblico creando opportunità d’impiego dignitose, reddito e benessere. La SIFEM sostiene inoltre gli sforzi compiuti nei luoghi d’investimento per proteggere e utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali, in particolare attraverso la lotta al cambiamento climatico (riduzione delle emissioni di gas serra) e l’adeguamento ai suoi effetti, e adotta misure a favore della parità di genere. In questo
23RS 974.1