Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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Art. 7 Unità centrale ETIAS

Al paragrafo 2 è aggiunta una nuova lettera cbis che sancisce la competenza dell’unità centrale ETIAS per quanto riguarda gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9undeciesdel regolamento (CE) n. 767/2008. Le lettere e ed h del paragrafo 2 subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. Al paragrafo 3 è inserita una nuova lettera abissecondo cui le statistiche comprendono anche informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS.

Art. 8 Unità nazionali ETIAS

Al paragrafo 2 è inserita la lettera h che disciplina il follow-up dei riscontri positivi nell’elenco di controllo emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS. Si tratta di un nuovo ruolo per l’unità nazionale ETIAS, che deve ormai verificare manualmente i riscontri positivi che figurano nell’elenco di controllo allestito dalla Svizzera.

Art. 11bisInteroperabilità con il VIS

Questa nuova disposizione stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati all’ESP per consentire il trattamento automatizzato. Fintantoché non è funzione, il nuovo VIS non è interoperabile con l’ETIAS. Tuttavia, non appena il VIS sarà entrato in funzione, probabilmente nel 2022, l’unità nazionale ETIAS potrà accedere al VIS attuale, che non contiene i visti C. Quest’ultimo accesso è previsto nel quadro dei nuovi adeguamenti dell’ETIAS, che costituiscono un progetto separato che sarà a sua volta posto in consultazione esterna e sottoposto al Parlamento.

Art. 13 Accesso ai dati conservati nell’ETIAS

Secondo il nuovo paragrafo 4terl’accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorni di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS serve soltanto a verificare se il richiedente o il suo documento di viaggio corrisponda a un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata.

2.4.5 Capo IXbis: Utilizzo di ETIAS da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Art. 49bisAccesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una

domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Il presente articolo stabilisce che queste autorità hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR per effettuare le verifiche.

Art. 69 Conservazione delle registrazioni

Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera h, che disciplina quali riscontri sono compresi nelle registrazioni da conservare. Si tratta in particolare dei trattamenti di dati effettuati dalle unità nazionali ETIAS.

Art. 75 Competenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

La nuova lettera d del paragrafo 1 assegna a Frontex la responsabilità per gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9undeciesdel regolamento (CE) n. 767/2008.

2.4.6 Modifica del regolamento (UE) 2018/186050

Il regolamento (UE) 2018/1860 (SIS rimpatri) disciplina la segnalazione nel SIS di tutte le decisioni di rimpatrio disposte nei confronti di cittadini di Stati terzi. Se disponibili, i dati biometrici delle persone segnalate devono essere trasmessi al SIS. Una volta che la persona ha lasciato il Paese, le segnalazioni delle decisioni di rimpatrio sono cancellate dal SIS e vengono attivate eventuali segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno secondo il regolamento (UE) 2018/1861. Questo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 in votazione finale. La sua attuazione è prevista per dicembre 2021.

Art. 19 Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861

Sono state apportate modifiche redazionali e linguistiche. Inoltre viene menzionato l’articolo 36bisdel regolamento (UE) 2018/1861 che stabilisce il momento in cui è effettuato il collegamento tra il sistema centrale SIS e l’ESP al fine di consentire il trattamento automatizzato.

2.4.7 Modifica del regolamento (UE) 2018/186151

Il regolamento (UE) 2018/1861 (SIS frontiere) disciplina le segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Esso stabilisce che in caso di minaccia alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico venga inserito nel SIS un divieto d’ingresso nazionale. Viene effettuata una segnalazione nel SIS anche nel caso in cui uno Stato Schengen ha pronunciato un divieto d’ingresso nei confronti

50 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

51 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.