Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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di un cittadino di uno Stato terzo secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE52 (direttiva rimpatri). Sinora questo era possibile, ma non costituiva un obbligo. Gli Stati Schengen devono verificare se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso sono sufficienti a giustificare la segnalazione nel SIS. Questo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 in votazione finale. La sua attuazione è prevista per dicembre 2021.

Art. 18bisTenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS

Questo nuovo articolo prevede la registrazione di ogni trattamento dei dati eseguito nel SIS e nel VIS conformemente all’articolo 36quater.

Art. 36bisInteroperabilità con il VIS

Questa nuova disposizione stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, il SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato. Fintantoché il nuovo sistema VIS non è in funzione, non vi è interoperabilità con il SIS a norma degli articoli 9bise 22terdel regolamento (CE) n. 767/2008.

2.4.8 Modifica del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 (IOP frontiere) assicura l’interoperabilità tra SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS ed ECRIS-TCN (non applicabile per la Svizzera) nei settori frontiere e visti. Grazie all’interoperabilità si possono consultare simultaneamente i dati presenti in diversi sistemi e confrontare nello stesso momento i dati biometrici della persona da verificare. In tal modo le autorità ottengono in modo tempestivo informazioni globali sulla persona; inoltre sono semplificate la verifica dell’identità e l’individuazione di frodi d’identità alle frontiere. Il progetto IOP nella sua versione iniziale è stato approvato dal Parlamento durante la sessione primaverile 2021.

Art. 4 Definizioni

Il numero 20 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 13 Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico

La lettera b del paragrafo 1 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 18 Dati dell’archivio comune di dati di identità

Il paragrafo 1 lettera b subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate al regolamento VIS.

Art. 26 Accesso al rilevatore di identità multiple

Il paragrafo 1 lettera b subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. Inoltre è effettuata una precisazione linguistica relativamente al visto per soggiorni di lunga durata o al permesso di soggiorno per i cittadini di Stati terzi secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 767/2008. Al paragrafo 1 è inoltre aggiunta la lettera bbis, che stabilisce che le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9quinquiese 22terdel regolamento (CE) n. 767/2008 hanno anche accesso al MID per la verifica manuale dei riscontri positivi emersi da interrogazioni automatizzate del VIS all’ECRIS-TCN.

Art. 27 Rilevazione di identità multiple

Il paragrafo 3 lettera b di questo articolo subisce una modifica meramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 29 Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili

Il paragrafo 1 lettera b è completato aggiungendo la menzione delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno. Queste autorità avranno accesso al MID nel quadro di una verifica manuale. La nuova lettera bbis, aggiunta al paragrafo 1, stabilisce che le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9quinquiese 22terdel regolamento (CE) n. 767/2008 otterranno un accesso al MID solo per i collegamenti gialli creati tra dati nel VIS e nel ECRIS-TCN.

Art. 39 Archivio centrale di relazioni e statistiche

Il paragrafo 2 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 72 Inizio delle attività

Il nuovo paragrafo 1bisstabilisce, in alternativa al paragrafo 1, quando l’ESP entrerà in funzione ai fini del trattamento automatizzato secondo gli articoli 9bise 22terdel regolamento (CE) n. 767/2008. Si tratta della data di entrata in funzione del nuovo sistema VIS secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.

52 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.