Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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2.4.9 Modifica del regolamento (UE) 2019/189653
Il regolamento (UE) 2019/1896 disciplina la funzione di Frontex alle frontiere esterne. Garantisce inoltre il pieno rispetto dei diritti fondamentali all’interno dello spazio Schengen e la salvaguardia della libera circolazione delle persone. Infine, contribuisce a individuare, prevenire e combattere la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne.
Art. 10 Compiti dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Al paragrafo 1 è inserita una nuova lettera afbis, secondo cui Frontex deve adempiere ai compiti e agli obblighi affidatile dal regolamento (CE) n. 767/2008.
2.4.10 Abrogazione della decisione 2004/512/CE54
Con la decisione 2004/512/CE il VIS è stato istituito quale soluzione tecnica per lo scambio di dati relativi ai visti tra gli Stati Schengen. Le disposizioni di questo atto normativo sono integrate nel regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di raggruppare le prescrizioni relative all’istituzione del VIS in un unico regolamento. I rinvii alla decisione abrogata vanno considerati rinvii al regolamento (CE)
n. 767/2008 e letti conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) 2021/1134.
2.4.11 Abrogazione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio
La decisione 2008/633/GAI55 stabilisce le condizioni alle quali le autorità designate degli Stati membri e di Europol possono accedere ai dati del VIS per prevenire, individuare e indagare reati di terrorismo e altri reati gravi. Le disposizioni di questo atto normativo sono integrate negli articoli 22terdecies e seguenti del capo IIIterdel regolamento (CE) n. 767/2008, per cui la decisione è abrogata con l’entrata in vigore del suddetto regolamento. I rinvii alla decisione abrogata vanno considerati rinvii al regolamento (CE) n. 767/2008 e letti conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/1134.
2.4.12 Entrata in vigore del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 2 agosto 2021. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione.
2.5 Contenuto del regolamento (UE) 2021/1133, commenti ai singoli articoli per la modifica del regolamento (CE) n. 2018/1862
Questo regolamento stabilisce le modalità d’attuazione dell’interoperabilità e delle condizioni per la consultazione dei dati registrati in Eurodac, SIS e ECRIS-TCN nonché dei dati di Europol mediante la procedura automatizzata del VIS ai fini dell’identificazione di riscontri. Per la Svizzera esso costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen in quanto si riferisce al SIS, disciplinato nel regolamento (UE) 2018/1862.
2.5.1 Modifica del regolamento (UE) 2018/1862
Il regolamento (UE) 2018/1862 (SIS Polizia) disciplina l’uso del SIS ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Fissa inoltre le condizioni per la segnalazione di persone nel SIS. Tra le altre, la segnalazione è prevista per persone ricercate a scopo di arresto ed estradizione, persone scomparse nonché persone da sottoporre a controlli discreti o mirati oppure che devono essere interrogate a fini d’indagine.
Art. 18bisTenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS
Questo nuovo articolo sancisce l’obbligo di conservare i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS tra l’altro in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.
Art. 44 Autorità nazionali competenti con diritto di accesso ai dati nel SIS
Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera g, secondo cui le autorità nazionali competenti hanno accesso ai dati inseriti nel SIS per verificare manualmente i riscontri positivi generati da interrogazioni automatizzate del VIS e valutare se il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici.
53 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
54 Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS), GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
55 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.