Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Art. 50bisInteroperabilità con il VIS
Questo nuovo articolo stabilisce che a decorrere dalla data dell’entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato.
2.5.2 Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 2 agosto 2021. Si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione.
2.6 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione
2.6.1 La nuova normativa proposta
La maggior parte delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 è direttamente applicabile e non richiede la trasposizione nella legislazione nazionale. Alcune di esse esigono però modifiche nella LStrI, nella LSISA e nella LSIP.
Il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI (VIS) sono stati recepiti dalla Svizzera l’8 aprile 2010. Nel quadro di questo recepimento, le disposizioni non direttamente applicabili del regolamento sono state trasposte nel diritto svizzero. Si tratta degli articoli 109a–109e della LStrI, entrati in vigore l’11 ottobre 2011.
In sostanza, si trattava di determinare le autorità designate dalla Svizzera che, in base al regolamento VIS e alla decisione VIS, sono autorizzate a raccogliere o consultare i dati nel VIS. La designazione delle autorità interessate dovrebbe essere regolamentata a livello legislativo se esse devono trattare o trasmettere dati degni di particolare protezione (art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 3 della legge federale sulla protezione dei dati, LPD56). Il VIS contiene dati degni di particolare protezione, come i dati biometrici o i motivi del rifiuto del visto. Oltre a una nuova disposizione di legge relativa alla banca dati nazionale dei visti, è stata creata la base giuridica per designare le autorità autorizzate a consultare i dati del sistema nazionale dei visti (ORBIS), da un lato, e i dati del C-VIS, dall’altro.
L’attuale revisione del regolamento (CE) n. 767/2008 apporta nuovi elementi che richiedono una verifica delle vigenti disposizioni di legge, riguardanti in particolare i seguenti temi.
Interoperabilità
Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede l’interoperabilità del VIS con gli altri sistemi Schengen. Le pertinenti modifiche di legge sono già previste nel quadro del progetto relativo all’interoperabilità, approvato dal Consiglio federale il 2 settembre 2020.57
Le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1134 concernenti l’interoperabilità, la notifica di riscontri e la loro verifica da parte delle autorità competenti per i visti sono direttamente applicabili. L’eventuale registrazione dei riscontri nel sistema nazionale ORBIS, in SIMIC o ORDIPRO va tuttavia precisata (art. 109b LStrI).
A partire dall’applicazione del regolamento (UE) 2021/1134, il contenuto del CIR sarà modificato in quanto vi sono registrati i dati personali e biometrici dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o un permesso di soggiorno. L’articolo 110a capoverso 1 LStrI del progetto interoperabilità58 menziona il VIS. Questo rimarrà invariato pur essendo ormai differente dato che concernerà il nuovo sistema a partire dall’applicazione del regolamento (UE) 2021/1134. Inoltre, l’articolo 109a capoverso 1bisLStrI previsto nel quadro del progetto sull’interoperabilità deve essere adeguato di modo che menzioni i permessi di soggiorno.
Il progetto relativo all’interoperabilità va modificato affinché l’accesso delle autorità preposte al rilascio di titoli di soggiorno o visti per soggiorni di lunga durata al CIR e al MID sia garantito. In tal modo è possibile chiarire questioni in relazione a identità plurime o a collegamenti da verificare tra diversi sistemi Schengen. Pertanto il futuro articolo 110c capoverso 1 LStrI va integrato con una nuova lettera d (consultazione del CIR ai fini dell’individuazione di identità multiple). La lettera c attualmente prevista garantisce un accesso alle autorità competenti in materia di visti. Anche l’articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle identità diverse nel MID) subisce indirettamente una modifica nel contenuto poiché rimanda all’articolo 110c capoverso 1 LStrI.
Trasmissione al sistema centrale di dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno
Poiché i visti per soggiorni di lunga durata secondo l’articolo 18 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i titoli di soggiorno secondo il regolamento (CE) n. 1030/2002 nonché l’articolo 2 numero 16 lettera b del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) vengono registrati nel VIS, viene modificato il contenuto del VIS. Di conseguenza è modificata la disposizione della LStrI concernente il contenuto del sistema. Inoltre occorre menzionare nella LStrI ulteriori autorità abilitate a consultare e trattare dati nel VIS (art. 109a cpv. 1 e 2 LStrI).
Il capo IIIa del regolamento (UE) 2021/1134, riguardante i titoli di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata, prevede la trasmissione al VIS dei dati relativi alle domande o ai documenti rilasciati o negati a condizione che ciò sia previsto dal diritto nazionale o europeo. Vanno inoltre considerati i casi di revoca o annullamento. Ciò significa che l’autorità competente deve registrare queste informazioni nel VIS. Per quanto riguarda il rilevamento diretto dell’immagine del volto e delle impronte digitali nell’ambito di questa trasmissione di dati, vale il principio secondo cui viene effettuato non appena il richiedente è fisicamente presente. Ciò consente, da un lato, un controllo più preciso del richiedente prima dell’attraversamento della frontiera esterna e, dall’altro, di evitare l’inserimento multiplo di questi dati biometrici.
56 RS 235.1
57 Messaggio del 2 settembre 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 7005.
58 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (sviluppi dell’acquis di Schengen). FF 2020 7081.