Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Visti per soggiorni di lunga durata
Le autorità interessate in relazione ai visti per soggiorni di lunga durata sono: le rappresentanze svizzere, le autorità cantonali o, nel caso di visti umanitari per soggiorni di lunga durata, la SEM. In determinati casi anche le autorità di controllo al confine rilasciano visti per soggiorni di lunga durata (su indicazione della SEM). Nel caso di visti per soggiorni di lunga durata i dati determinanti sono registrati in ORBIS (art. 109b LStrI). La trasmissione dei dati ORBIS al C-VIS da parte delle autorità competenti è già prevista dalla legge (art. 109b cpv. 1–3 LStrI).
Permessi di soggiorno
Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede l’obbligo di inserire nel VIS i permessi di soggiorno. Nell’articolo 4 del regolamento il termine «permesso di soggiorno» è così definito: tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e qualsiasi altro documento di cui all’articolo 2 numero 16 lettera b del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen).
I permessi di soggiorno definiti all’articolo 2 paragrafo 16 lettera b del codice frontiere Schengen sono tutti i documenti, rilasciati da uno Stato Schengen a cittadini di Paesi terzi, che autorizzano questi ultimi a soggiornare sul suo territorio e che non sono stati rilasciati secondo il modello uniforme, a condizione che siano stati oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione secondo l’articolo 39. Sono esclusi i seguenti permessi di soggiorno:
i permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a o di
una domanda d’asilo; e
i visti rilasciati dagli Stati Schengen secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio.
I documenti che sono stati oggetto di una comunicazione della Svizzera in virtù dell’articolo 39 paragrafo 1 lettera a del codice frontiere Schengen59 (in combinato disposto con l’articolo 2 paragrafo 16 lettera b) sono i permessi di soggiorno rilasciati in conformità con il regolamento (UE) 1030/2002 (permessi B, L e C) nonché le carte di legittimazione del DFAE60 e i permessi Ci61. La Svizzera ha notificato questi permessi di soggiorno per la prima volta nel 2008 e comunica regolarmente all’UE i relativi aggiornamenti e i facsimile.
Permessi di soggiorno rilasciati in base al regolamento (CE) n. 1030/2002
Per quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati in virtù del regolamento (CE) n. 1030/2002, il SIMIC trasmetterà i dati necessari al C-VIS.
La LSISA disciplina già l’accesso al sistema da parte delle autorità e la possibilità di salvare nel sistema i dati determinanti per un permesso di soggiorno, inclusi i dati biometrici (art. 3 cpv. 2 lett. b e art. 4 cpv. 1 lett. a e abisLSISA). Il rilevamento dei dati in occasione della domanda, del rilascio, del rifiuto, della revoca o dell’annullamento di un permesso di soggiorno biometrico deve essere effettuato nel SIMIC dalle competenti autorità. I dati rilevati sono trasmessi anche al C-VIS. Si propone una nuova disposizione nella LSISA che disciplini la trasmissione automatizzata dei dati del SIMIC al C-VIS (art. 15a LSISA). Va inoltre ricordato che anche il nuovo articolo 7a capoverso 1 lettera c LSISA, entrato in vigore il 1° aprile 2020, prevede il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto al momento del rilascio del permesso di soggiorno.
Altri permessi di soggiorno comunicati all’UE
Permessi di soggiorno per i familiari di membri del corpo diplomatico che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera (Ci)
Per questa fattispecie si applicano le medesime basi legali, nonostante questi documenti non siano dotati di un microchip con i dati biometrici. Per questi documenti viene rilevata solo una fotografia. I dati personali del SIMIC possono essere trasmessi al C-VIS.
Carta di legittimazione
I dati che il sistema ORDIPRO trasmetterà al C-VIS sono dati personali. Non è prevista alcuna trasmissione di dati sensibili. Non è dunque necessario prevedere una revisione della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri62. La trasmissione dei dati al C-VIS dovrà essere prevista all’articolo 6 dell’ordinanza Ordipro del 22 marzo 201963.
Inoltre i dati trasmessi dal sistema ORDIPRO al C-VIS vengono confrontati automaticamente con i dati già presenti nel VIS e negli altri sistemi Schengen quali SIS, EES o ETIAS. L’esistenza di un riscontro dovrebbe eventualmente produrre una verifica manuale supplementare dei dati registrati nel C-VIS o in un altro sistema. Ciò garantisce che le autorità incaricate del trattamento dei permessi di soggiorno ottengano tutte le informazioni determinanti necessarie per la loro decisione (considerazione 14 del regolamento (UE) 2021/1134). Questo flusso di informazioni deve poi figurare a livello di ordinanza. Ciò comporta infine anche un accesso al CIR e al MID, in modo che le autorità che rilasciano le carte di legittimazione possano verificare le identità multiple (cfr. Interoperabilità sopra nel medesimo capitolo, pag. 28).
59 Gli Stati comunicano alla Commissione europea l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo tra quelli contemplati dall'articolo 2 punto 16 lettera a e quelli contemplati dall'articolo 2 punto 16 lettera b e corredandolo di un facsimile dei permessi di cui all'articolo 2 n. 16 lettera b. Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE vanno espressamente specificate come tali; delle carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile.
60 Si tratta di un permesso di soggiorno che accorda al titolare determinati privilegi e immunità. Esso consente al titolare di circolare in Svizzera senza visto o permesso di lavoro. Sostituisce dunque i permessi di lavoro usuali. La domanda di una carta di legittimazione è presentata direttamente al DFAE dalle rappresentanze all’estero o da un’ONG. Di norma le carte di legittimazione sono rilasciate unicamente ad ambasciatori, impiegati consolari o collaboratori di un’ONG (ONU, OMS, ecc.) e ai loro accompagnatori.
61 Permesso di dimora per i familiari di membri del corpo diplomatico che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera.
62 RS 235.2
63 RS 235.21