Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Novità concernenti l’accesso al VIS
Le autorità che rilasciano i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno devono poter effettuare interrogazioni nel VIS; tale diritto di accesso è esteso anche alle compagnie aeree. Nell’ambito dell’accesso al VIS a fini di prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, le autorità designate possono ora accedere ai dati al fine di identificare vittime della tratta di esseri umani, incidenti o calamità naturali oppure persone scomparse. L’articolo 109a LStrI è integrato di conseguenza.
La procedura per l’ottenimento dei dati VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi è svolta solo dopo aver eseguito l’interrogazione del CIR. Questa procedura a due fasi è prevista nell’articolo 110d D-LStrI del progetto sull’interoperabilità64. Questo articolo sarà applicabile anche al VIS nella sua nuova composizione con i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno.
Inoltre, l’accesso ai dati del VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi è ora accordato anche all’AFD nella sua funzione di autorità di perseguimento penale della Confederazione. Ciò è illustrato con maggiore precisione nel progetto 2.
Età per il rilevamento delle impronte digitali nel VIS
Con il regolamento (UE) 2021/1134 l’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori viene abbassata da dodici a sei anni. Questa modifica è direttamente applicabile e non deve essere trasposta a livello di legge. Già oggi, nell’ambito del rilascio di un titolo di soggiorno per i minori, le impronte digitali vengono rilevate a partire dai sei anni di età (art. 71e cpv. 5 OASA). Poiché l’età massima per il rilevamento delle impronte digitali è stata fissata a 75 anni, per i titoli di soggiorno le impronte digitali possono ancora essere rilevate, ma per queste persone non possono essere trasmesse al VIS. Queste modifiche sono previste a livello di ordinanza.
Terminologia e note a piè di pagina
Il termine «fotografia» viene sostituito nelle disposizioni pertinenti con il termine «immagine del volto». Occorre inoltre adeguare le note a piè di pagina relative al codice frontiere Schengen (art. 7 LStrI), al regolamento VIS e al decreto VIS (art. 109a LStrI) nonché al regolamento EES (art. 103b cpv. 1 LStrI)65 e al regolamento per l’interoperabilità nel settore delle frontiere (UE) 2019/817 (art. 110 cpv. 1 LStrI)66.
Delega delle competenze al Consiglio federale
Le vigenti disposizioni esecutive, in base alle quali il Consiglio federale disciplina diversi aspetti, in particolare riguardanti gli accessi e la protezione dei dati, restano applicabili e non devono essere modificate (art. 109e LStrI). È prevista una nuova delega per quanto riguarda le possibili restrizioni del diritto all’informazione. Il nuovo regolamento prevede la possibilità di limitare la trasmissione dei dati concernenti le analisi fatte da determinate autorità nel quadro della procedura di rilascio del visto per soggiorni di breve durata o prima del rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Al fine di precisare l’articolo 38 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/1134 il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le informazioni che non possono eccezionalmente essere comunicate e in quali circostanze (art. 109e lett. k LStrI).
Nuovo accesso a Eurodac per le autorità che rilasciano i visti
L’accesso a Eurodac è previsto unicamente per le autorità che rilasciano i visti C, poiché nel quadro dei negoziati si è rinunciato ad accordarlo alle autorità preposte alle procedure di autorizzazione che non sono tenute a verificare l’eventuale rischio migratorio in tale banca dati. Le autorità competenti in materia di visti devono dunque poter nuovamente accedere a Eurodac per verificare i riscontri positivi ottenuti per un richiedente un visto (nuovo art. 9quater del regolamento (UE) 2021/1134). Sarà opportuno prevedere a tal fine un accesso al sistema Eurodac non appena sarà interoperabile. Attualmente il regolamento Eurodac è in revisione. I nuovi accessi che dovranno essere previsti nel diritto svizzero saranno integrati nel recepimento del nuovo regolamento Eurodac. In questo contesto è difficile prevedere quali adeguamenti andranno fatti fintantoché la rielaborazione del progetto a livello UE non è conclusa e il sistema non è stato ancora sviluppato per creare i nuovi accessi.
Nuovo accesso all’Eurodac e all’ETIAS per le autorità che rilasciano visti per soggiorni di lunga durata e titoli di soggiorno
Nel quadro dell’interoperabilità, saranno interrogati l’ETIAS e l’elenco di controllo ETIAS. Per quanto concerne i richiedenti un visto C, questa interrogazione si fonda sul codice dei visti e gli scopi del SIS (nuovo art. 9bisdel regolamento (UE) 2021/1134). Per quanto concerne i richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno del settore degli stranieri o della legge sullo Stato ospite, l’interrogazione si limita agli elementi necessari per verificare se una persona possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica (art. 22terpar. 2 del regolamento (UE) 2021/1134).
Il progetto ETIAS67 è stato approvato dal Parlamento nel settembre 2020. Il regolamento (UE) 2021/1134 comporta le seguenti novità. Innanzitutto va precisato il nuovo ruolo svolto dall’unità nazionale ETIAS in relazione alla verifica manuale dei riscontri positivi al momento del confronto dei dati con l’elenco di controllo ETIAS. Inoltre conviene prevedere un nuovo accesso al sistema ETIAS per le autorità competenti in materia di visti e di permessi di soggiorno, comprese quelle preposte al rilascio della carta di legittimazione. I corrispondenti adeguamenti di legge sono realizzati nel presente avamprogetto (art. 108c cpv. 3 e 108e cpv. 2 lett. d ed e LStrI).
64 FF 2020 7081, 7091 seg.
65 FF 2019 221
66 FF 2020 7081
67 Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell’acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), FF 2020 2577 (affare del Consiglio federale 20.027).