Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

Designazione dell’autorità nazionale VIS (o unità nazionale VIS)

Gli articoli 9quinquiese 9octiesdel regolamento (UE) 2021/1134 prevedono ora la designazione di almeno un’autorità nazionale VIS o unità VIS con compiti particolari come, in particolare, effettuare verifiche manuali in caso di riscontri positivi risultanti da interrogazioni delle banche dati di polizia e soprattutto del SIS. In Svizzera questa nuova funzione è assunta dalla SEM. Si intende disciplinare questa nuova autorità e i suoi compiti nell’articolo 109ebisLStrI.

In determinati casi i riscontri positivi dovranno essere comunicati all’ufficio SIRENE di fedpol (art. 9septiesdel regolamento (UE) 2021/1134). I suddetti compiti sono tuttavia previsti dai regolamenti SIS (UE) 2018/1862 polizia, (UE) 2018/1860 ritorno e (UE) 2018/1861 frontiera68. Al presente non sono necessari altri adeguamenti oltre a quelli già previsti nel quadro del recepimento dei suddetti sviluppi dell’acquis di Schengen.

Accesso al CIR e al MID per l’autorità VIS designata

Tutte le autorità che verificano le corrispondenze tra i dati delle banche dati, in particolare il SIS, nel quadro sia dei visti per soggiorni di breve o lunga durata che dei permessi di soggiorno dovrebbero accedere al CIR e al MID. Per quanto concerne il CIR, il regolamento precisa che tale accesso va previsto per l’autorità VIS designata soltanto nel quadro dei riscontri positivi provenienti da ECRIS-TCN. Dato che la Svizzera non partecipa alla cooperazione ECRIS-TCN, che non rientra nell’acquis di Schengen, l’accesso non può essere previsto per l’autorità VIS svizzera ossia l’unità nazionale VIS (art. 26 par. 1 lett. bbisdel regolamento IOP frontiere modificato).Per quanto concerne il MID, è applicabile la medesima regolamentazione, per cui all’autorità designata per il VIS l’accesso è accordato soltanto nel quadro dei collegamenti gialli, ossia da verificare, tra i dati del VIS e l’ECRIS-TCN (art. 29 par. 1 lett. bbisdel regolamento IOP frontiere modificato). Di conseguenza non deve essere previsto alcun accesso a queste banche dati per l’autorità VIS designata della Svizzera.

Accesso ai dati del VIS per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili nel SIS

Il nuovo articolo 22octodeciesdel regolamento (UE) 2021/1134 prevede l’utilizzo dei dati del VIS nel quadro del regolamento (UE) 2018/1862. È opportuno prevedere chi trasmetterà i dati del VIS alle autorità competenti per la segnalazione. D’altra parte è opportuno autorizzare la trasmissione di dati del VIS alle autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché alle autorità giudiziarie, che ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti e in caso di segnalazione nel SIS fondata sui dati del VIS (art. 109eterLStrI).

Comunicazione di dati

La comunicazione di dati ad altri Stati od organizzazioni è in linea di massima esclusa. Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede tuttavia determinate eccezioni, in particolare nel quadro del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale o del reinsediamento (resettlement). Una pertinente disposizione è prevista nella LStrI (art. 109equater). La LStrI disciplina già la comunicazione di dati (art. 111a e 111d). L’articolo 109equatercostituisce una disposizione specifica concernente il VIS. Occorre qui sottolineare che queste disposizioni valgono anche per le carte di legittimazione.

Accesso all’EES

Il presente regolamento (UE) 2021/1134 prevede l’interrogazione automatica della banca dati EES. Se una persona è registrata in questa banca dati, è opportuno che le autorità competenti in materia di visti e quelle responsabili per le procedure di rilascio dei permessi di soggiorno possano accedervi e verificare che il richiedente corrisponde alla persona in questione. Il progetto EES prevede già un accesso delle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata (art. 103c cpv. 2 lett. b LStrI69). Questa disposizione è formulata in maniera generale e menziona l’accesso nel quadro della procedura di rilascio dei visti condotta mediante il VIS (art. 109a LStrI). Può dunque essere applicata anche alle procedure di rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata.

Parimenti, l’accesso delle autorità migratorie, inclusa la SEM, è già previsto in particolare per l’esame delle condizioni d’entrata o di soggiorno in Svizzera (art. 103c cpv. 2 lett. c LStrI). La verifica manuale è effettuata nel quadro dell’esame delle condizioni di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata o nel quadro delle condizioni d’entrata e di soggiorno (permesso di dimora retto dalla LStrI).

Per quanto concerne i permessi di dimora per il settore diplomatico e gli impiegati di organizzazioni internazionali è opportuno prevedere un nuovo accesso all’EES per il DFAE (art. 103c cpv. 2 lett. d LStrI).).

Accesso al sistema nazionale d’informazione Schengen (N-SIS)

Le autorità competenti in materia di visti e permessi di soggiorno devono poter accedere al SIS per verificare le corrispondenze con questo sistema (art. 44 par. 1 lett. g del regolamento (UE) 2018/1862 modificato dal regolamento (UE) 2021/1134). La verifica manuale dei risultati successiva alle domande automatiche del VIS deve essere effettuata dalle autorità competenti, compresa l’autorità designata per il VIS, ossia la SEM. Le autorità cantonali e la SEM hanno accesso al N-SIS nel quadro dell’esame delle condizioni d’entrata e di soggiorno e delle pertinenti decisioni (art. 16 cpv. 5 lett. f n.1 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione [LSIP]). Una disposizione speciale prevede già l’accesso al N-SIS per le autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata (art. 16 cpv. 5 lett. e LSIP). Tuttavia, anche il protocollo del DFAE e la missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali a Ginevra (qui di seguito missione svizzera a Ginevra) dovrebbe parimenti accedere al SIS nel quadro del rilascio di carte di legittimazione. Occorre pertanto prevedere tale accesso (art. 16 cpv. 5 lett. fbisLSIP).

Delega a prestatori esterni di servizi

Va ricordato che tale delega è prevista all’articolo 98b LStrI, secondo cui d’intesa con la SEM il DFAE può abilitare terzi a svolgere determinati compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti. Questa disposizione rimane immodificata.

68 Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. Oggetto parlamentare 20.025.

69 FF 2019 221