Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine

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registrazione dei dati e quindi non è considerato un rivenditore professionale di carte e altri mezzi analoghi (art. 2 lett. f LSCPT). L’attivazione e la registrazione sono compito del fornitore di telefonia mobile in quanto FST, quando trasferisce il profilo sulla eSIM (carta SIM virtuale come mezzo di accesso alla telefonia mobile) e lo attiva su quest’ultima.

Il capoverso 2 chiarisce che la verifica dell’identità dell’utente o dei dati della persona giuridica incombe ai rivenditori professionali (art. 2 lett. f LSCPT), se la consegna dei mezzi d’accesso o la prima attivazione è effettuata da questi ultimi. Ad esempio, al momento della consegna di un mezzo d’accesso in un negozio di un rivenditore professionale quest’ultimo procede all’identificazione dell’utente, copia il suo mezzo d’identificazione (p. es. documento d’identità) e trasmette successivamente al FST i dati richiesti relativi alla persona nonché la copia elettronica del mezzo d’identificazione conformemente all’articolo 20a capoverso 4. In questo caso il FST non deve procedere a un’ulteriore verifica dei dati dell’utente. La registrazione e l’identificazione secondo regola dell’utente da parte del rivenditore professionale nonché la trasmissione dei dati al FST deve essere verificata e imposta in maniera idonea dal FST, poiché quest’ultimo deve essere in grado di fornire le informazioni richieste e non può far valere eventuali omissioni del rivenditore professionale.

Nel caso di nuovi contatti con i clienti nel corso della relazione commerciale, si può presumere che di norma il FST aggiorni ed eventualmente verifichi i loro dati poiché ciò è nel suo interesse. Se ad esempio un cliente cambia indirizzo e ne informa il FST, quest’ultimo registra il cambiamento d’indirizzo nella propria banca dati. Nel caso di una domanda d’informazioni, oltre ai dati prescritti del cliente vanno forniti anche altri dati di contatto disponibili (p. es. nuovi indirizzi) e il loro periodo di validità. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di verifica e aggiornamento costante dei dati. Non è quindi richiesta la registrazione successiva di dati relativi alla persona temporaneamente modificati. Se viene a conoscenza di una modifica dei dati del cliente, il FST deve comunicarli nel quadro di un’eventuale informazione.

Art. 20a Prova dell’identità di persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile

Il capoverso 1 enumera in modo esaustivo i mezzi d’identificazione ammessi per fornire la prova dell’identità. Altri mezzi, quali la licenza di condurre, non sono ammessi. Nel caso del passaporto (lett. a) e della carta d’identità (lett. b) può trattarsi di un documento sia svizzero che straniero. Per i servizi di telefonia mobile, la verifica dell’identità del cliente mediante i mezzi d’identificazione menzionati è obbligatoria. Ciò corrisponde al disciplinamento precedente per servizi di telefonia prepagati (prepaid), che con la revisione totale della OSCPT è stata estesa a tutti i servizi di telefonia mobile, a prescindere dal metodo di pagamento (p. es. abbonamento, prepagato, gratuito)22. Nella prassi i fornitori di servizi di telefonia mobile chiedono da tempo la presentazione di un documento d’identità per contrarre un abbonamento. Il fornitore o il rivenditore professionale non deve verificare in modo dettagliato l’autenticità del

22 La sentenza della Corte EDU del 30 gennaio 2020 (Az. 50001/12) nella causa Breyer contro la Germania ha stabilito che l’obbligo d’identificazione per l’acquisto di una carta SIM prepagata non viola la sfera privata secondo l’art. 8 CEDU.