Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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Secondo il capoverso 3 i FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione hanno anche la possibilità di fornire manualmente o, d’intesa con il Servizio SCPT, in forma automatizzata i dati a loro disposizione mediante l’interfaccia d’interrogazione del sistema di trattamento.
Art. 18b Ricorso a terzi per fornire informazioni
Il nuovo articolo 18b, inserito al fine di migliorare la leggibilità, riprende il disciplinamento del diritto vigente (art. 18 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 4 secondo periodo) secondo cui, per fornire informazioni, le POC possono ricorrere a terzi.
Art. 18c Comunicazione del numero di pacchetti di dati in occasione della fornitura di informazioni
Anche il presente articolo è stato inserito per motivi di maggiore leggibilità e contiene il disciplinamento del vigente articolo 18 capoverso 6.
Art. 20 Verifica dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile
Per i servizi di telefonia mobile i requisiti per l’identificazione sono più severi rispetto ad altri servizi quali ad esempio WLAN (cfr. art. 19). La presente disposizione si fonda, come pure gli articoli 20a e 20b, sulle norme di delega al Consiglio federale degli articoli 21 capoverso 1 lettera d, 22 capoverso 2 e 23 capoverso 1 LSCPT. Le disposizioni divergenti per persone fisiche (art. 20a) e giuridiche (art. 20b) sono completate e strutturate in modo più chiaro.
Il capoverso 1 fissa il principio secondo cui alla consegna dei mezzi di accesso ai servizi di telefonia mobile (p. es. GSM, GPRS, UMTS, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G) o, se questi sono utilizzabili soltanto dopo l’attivazione da parte dell’utente, alla loro prima attivazione, i FST o i rivenditori (cpv. 2) devono verificare, nel caso di persone fisiche, l’identità dell’utente (lett. a) e, nel caso di persone giuridiche, i dati di quest’ultime (lett. b).
Per attivazione s’intende il momento a partire dal quale l’utente può utilizzare il servizio. Nel caso di mezzi di accesso immediatamente utilizzabili si tratta ad esempio del momento della loro consegna. Nel caso di una SIM fissa nell’apparecchio (embedded SIM; eSIM), di regola il fornitore attiva il relativo profilo o può attivare il servizio anche eliminando un eventuale blocco all’accesso. Se ad esempio un negozio di elettronica vende a un cliente un tablet predisposto per la telefonia mobile con una eSIM, il cliente non può usarlo per l’accesso mobile a Internet fintanto che la eSIM non è attivata o sbloccata. Soltanto nel momento in cui la fa attivare da un fornitore di servizi di telefonia mobile, il cliente può utilizzare il mezzo di accesso alla telefonia mobile. Il mezzo di accesso è installato nel tablet ed è «consegnato» già al momento dell’acquisto, ma, dato che al momento dell’acquisto il mezzo di accesso non funziona ancora, alle autorità di perseguimento penale interessa il momento della sua attivazione e quindi dell’utilizzabilità nella rete di telefonia mobile. È inoltre importante chi deve procedere all’identificazione dell’utente e alla registrazione dei dati relativi alla persona. Poiché, nel suddetto esempio, non procede all’attivazione del mezzo di accesso alla telefonia mobile, il negozio di elettronica non deve neppure procedere alla