Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 20 capoverso 4. Se il cliente non ha un abbonamento (prepaid o gratuito), il FST e il rivenditore professionale sono tenuti a registrare ulteriori indicazioni. Non sono contemplate le semplici carte telefoniche che non sono carte SIM o simili. Questi ulteriori dati devono essere rilevati affinché si possa individuare chi abbia fatto eventuali registrazioni errate (cfr. la corrispondente disposizione penale dell’art. 39 cpv. 1 lett. c LSCPT). Va osservato che in caso di rilevamento errato della relazione con il cliente senza abbonamento (prepaid o gratuito), il FST deve bloccare l’accesso ai servizi di telecomunicazione (art. 6a LTC). Per momento ai sensi della lettera a s’intende la data e l’ora. Il nome e l’indirizzo di cui alla lettera b devono essere registrati integralmente e il rilevamento dipende da chi lo effettua (p. es. un negozio di un rivenditore, un call center del FST che procede all’attivazione o un ufficio postale che procede alla verifica dell’identità). Nel caso di video identificazione o identificazione online vanno registrati integralmente il nome e l’indirizzo del servizio responsabile della registrazione. Secondo la lettera c devono essere rilevati anche il cognome e il nome della persona che effettua il rilevamento o della persona responsabile della video identificazione o dell’identificazione online. Per «persona che effettua il rilevamento» s’intende la persona che rileva effettivamente le indicazioni di cui al capoverso 3 o, se il rilevamento è automatico, la persona che è responsabile del rilevamento dei dati (cfr. anche la corrispondente disposizione penale dell’art. 39 cpv. 1 lett. c LSCPT).
Secondo il primo periodo del capoverso 4 il FST o il rivenditore professionale deve allestire, come sinora, una copia elettronica del documento d’identità. Ciò continua a essere necessario perché in passato si sono verificati molti rilevamenti errati di dati personali. La copia del documento d’identità è per il momento il mezzo più idoneo per evitare tali rilevamenti errati. Deve essere allestita una copia elettronica ben leggibile (fotografie, scansione). Le copie cartacee non soddisfano più i nuovi requisiti. La durata di conservazione per le FST è disciplinata dall’articolo 21 capoverso 3. Il secondo periodo introduce un termine entro cui i rivenditori professionali devono trasmettere al FST tutti i dati rilevati conformemente ai capoversi 2 e 3 e la copia del documento d’identità. Il termine è di 14 giorni, ragionevolmente esigibile anche da piccoli rivenditori. Il capoverso intende delimitare le responsabilità in modo più chiaro (cfr. anche la corrispondente disposizione penale dell’art. 39 cpv. 1 lett. c LSCPT).
Il nuovo capoverso 5 prevede una nuova deroga alla verifica dell’identità e al rilevamento dei dati, da una parte per le autorità di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e, dall’altra per altri gruppi di persone, qualora sussista una base legale che permetta loro di non rendere nota la loro vera identità. La deroga può essere chiesta dalle autorità di polizia federali e cantonali e dal SIC.
Secondo il diritto vigente la verifica dell’identità ai sensi del capoverso 1 è prevista per tutti gli utenti e quindi anche per i membri delle autorità di polizia e i collaboratori del SIC. Tuttavia, negli ultimi anni tale disciplinamento si è rilevato particolarmente problematico per le suddette autorità. Presso i FST e i rivenditori professionali un gran numero di persone non controllabile ha accesso ai sistemi e quindi ai dati necessari per fornire informazioni. Per questo motivo, nei sistemi odierni la protezione dell’identità degli utenti è insufficiente, soprattutto se si tratta di membri delle autorità di polizia o di collaboratori del SIC.