Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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documento d’identità. Di fatto non è neppure in grado di farlo poiché non ha a disposizione gli stessi mezzi di verifica di un’autorità di polizia. Il fornitore o il rivenditore professionale sono soltanto tenuti ad accettare documenti d’identità la cui autenticità risulta plausibile. Se accetta un documento d’identità manifestamente riconoscibile come falsificazione o manifestamente non corrispondente alla persona che lo presenta, in determinate circostanze il fornitore o il rivenditore può essere condannato a una pena amministrativa (cfr. art. 39 LSCPT).
Le lettere a–c corrispondono ai documenti d’identità ammessi dal vigente articolo 20 capoverso 1. Se intende farsi identificare con uno di questi documenti, di regola il cliente li presenta in loco. Poiché la procedura di verifica dell’identità non è disciplinata, è possibile anche la verifica per video o online23. In tal caso occorre rispettare le norme inerenti alla sicurezza e alla qualità della circolare della FINMA 2016/7 «Video identificazione e identificazione online»24 per l’identificazione online nel settore bancario.
Il documento d’identità (lett. a–c) deve essere valido al momento della registrazione, che corrisponde al momento in cui il cliente presenta il suo documento al fornitore o al rivenditore professionale. L’identificazione sicura può essere garantita soltanto con un documento valido. La prassi ha evidenziato che in passato vi sono state registrazioni errate con documenti d’identità scaduti.
I dati menzionati al capoverso 2 corrispondono a quelli del vigente articolo 20 capoverso 2 e si fondano sull’articolo 21 capoverso 1 LSCPT. Il FST o il rivenditore professionale sono responsabili della registrazione corretta dei dati sulla persona in base al mezzo d’identificazione presentato. Nel caso di documenti fisici, per il controllo serve una copia del mezzo d’identificazione presentato. Se il mezzo d’identificazione (p. es. documento d’identità) dispone di una zona a lettura ottica (machine readable zone; MRZ), si raccomanda di leggere elettronicamente i dati e registrarli come segue:
• cognome (-i) e nome (-i) della MRZ come alias o identità secondaria. Poiché sono disponibili in lettere latine (traslitterazione) possono essere usati direttamente per la normale (ossia letterale) ricerca del nome (cfr. art. 35).
Per i seguenti dati relativi alla persona o al documento, invece di una registrazione manuale dovrebbero essere registrati i dati MRZ:
• Paese o organizzazione di emissione (abbreviazione di tre lettere);
• numero del documento;
• cittadinanza (abbreviazione di tre lettere);
• data di nascita (AAAAMMGG);
• sesso (M=maschile / F=femminile / <=nessuna indicazione).
L’indirizzo (lett. b) e la professione (lett. c), che non figurano nel documento, vanno registrate secondo le indicazioni del cliente verificandone la plausibilità (nessuna indicazione inventata o manifestamente errata).
23 Cfr. anche l’art. 6 cpv. 4 lett. b dell’ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro (ORD- DFGP; RS 955.022) e art. 5 cpv. 1 lett. e dell’ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro (ORD-CFCG; RS 955.021)
24 finma.ch =>Documentazione => Circolari