Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli agenti in incognito (art. 298a segg. CPP) hanno il compito legale di chiarire crimini e delitti. A tale scopo possono concludere transazioni fittizie o fingere di volerle concludere (art. 298a cpv. 1 CPP). La legge prevede che durante il loro impiego la vera identità degli agenti in incognito non sia individuabile. Oltre a essere contraria agli scopi del loro compito (chiarire reati gravi), la rivelazione dell’identità di un agente in incognito può costituire anche un notevole pericolo per la vita e l’integrità dell’agente stesso, soprattutto nei casi in cui i reati sono stati commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP. Le attuali lacune relative alla sicurezza nel quadro dei diritti d’accesso dei FST implicano proprio queste situazioni pericolose.
Agli agenti infiltrati (art. 151 e 285a segg. CPP) è assegnata un’identità fittizia. Per contro, agli agenti in incognito non può essere assegnata un’identità fittizia
(art. 298a cpv. 2) per motivi legati alla proporzionalità, dato che le indagini mascherate sono permesse soltanto per chiarire reati particolarmente gravi elencati all’articolo 286 capoverso 2 CPP.
I collaboratori del SIC agiscono in diverse funzioni in situazioni in cui rendere nota la loro vera identità e la loro appartenenza al SIC può implicare una minaccia diretta alla loro integrità e a quella di persone del loro ambiente oppure mettere a repentaglio l’esecuzione del loro compito. Questo perché possono essere minacciate direttamente dalle persone che hanno contattato oppure perché nel loro lavoro di controspionaggio possono subire svantaggi, fino all’arresto, se più tardi si recano in un Paese contro cui era diretta l’attività di controspionaggio del SIC.
I collaboratori del SIC devono poter utilizzare collegamenti telefonici anonimi costantemente modificati o da usare solo una volta soprattutto quando reclutano e istruiscono informanti. I titolari dei collegamenti non devono quindi essere identificabili. Anche nel caso di osservazioni di persone nel quadro dei servizi informativi il SIC deve modificare periodicamente i collegamenti telefonici utilizzati in modo da ridurre la possibilità che siano individuati. La controparte potrebbe usare – illegalmente – i cosiddetti IMSI-catcher e tentare di identificare i titolari di determinati numeri di cellulare.
La possibilità prevista dalla legge per il SIC di lavorare con identità fittizie non è sufficiente per provvedere al necessario gran numero di collegamenti di telefonia mobile anonimizzati. Il SIC deve avere la possibilità di procurarsi presso i fornitori un numero sufficiente di collegamenti telefonici anonimizzati, vale a dire fino a parecchie centinaia all’anno. Secondo l’articolo 18 della legge federale sulle attività informative (LAIn) oltre che per i collaboratori del SIC, le identità fittizie sono previste anche per i collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali e, in determinate circostanze, per fonti umane del SIC.
Non tutti i FST possono garantire che i loro sistemi attuali non vengano sfruttati da criminali per identificare agenti infiltrati e mettere a repentaglio la vita e l’incarico di questi ultimi. È pertanto necessario che implementino soluzioni tecniche affinché le autorità di polizia e i collaboratori del SIC non siano ostacolati o addirittura messi in pericolo nell’adempimento dei loro compiti. Anche dall’assenza di un documento d’identità nel sistema del FST si può a volte dedurre che si tratta di un utente di un’autorità preposta alla sicurezza.