Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine

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Art. 20b Prova dell’identità di persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile

Il capoverso 1 disciplina le indicazioni da rilevare delle persone giuridiche. Le indicazioni corrispondono a quelle del vigente articolo 20 capoverso 3. Di norma le indicazioni sono rilevate in base all’estratto del registro di commercio o del registro IDI dell’Ufficio federale di statistica. Ora può essere rilevato anche il Legal Entity Identifier (LEI) internazionale secondo il sistema globale d’identificazione dei partecipanti ai mercati finanziari (lett. b). Per le persone giuridiche deve essere in linea di massima rilevato l’IDI o il LEI. La persona utente dei servizi menzionata nella lettera c potrebbe essere ad esempio un collaboratore che riceve la carta SIM dal suo datore di lavoro.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 20a capoverso 4 secondo periodo.

Il capoverso 3 rimanda all’articolo 20a capoverso 3 («clienti senza abbonamento»).

Art. 21 Termini di conservazione

Il presente articolo è stato ampiamente riveduto al fine di strutturare meglio, completare e precisare il disciplinamento dei termini di conservazione delle singole categorie di dati. Per i FSCD con obblighi di informazione (art. 22) e di sorveglianza (art. 52) supplementari la presente revisione usa l’espressione compatta FSCD con obblighi supplementari. I termini di conservazione principali non sono modificati: come finora, i dati sull’utente (subscriber data) devono essere conservati per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine (cpv. 1 e 3), i dati relativi all’uso (usage data) devono essere conservati per sei mesi (cpv. 2 e 4) e i dati per l’identificazione degli utenti di accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente durante l’intera durata della relazione commerciale nonché per sei mesi dopo il suo termine (cpv. 5).

Nel capoverso 1 sono state inserite anche le indicazioni sugli identificativi assegnati a lungo termine secondo l’articolo 48a.

Il capoverso 2 è nuovo e disciplina i termini di conservazione per i dati di utenza relativi all’ultima attività rilevante per l’accesso ai servizi di posta elettronica nonché ad altri servizi di telecomunicazione e comunicazione derivati, necessari per i nuovi tipi di informazione di cui agli articoli 42a e 43a.

L’espressione generale indicazioni ai fini dell’identificazione è ora precisata nei singoli capoversi. Nella maggior parte dei casi si tratta di dati sull’utente (cpv. 1 e 3), In altri si può tuttavia trattare anche di dati relativi all’uso (cpv. 2, 4 e 5). In seguito alla precisazione delle indicazioni ai fini dell’identificazione è stato inserito il nuovo capoverso 3 in modo da disciplinare esplicitamente il termine di conservazione delle indicazioni sugli utenti e della copia della prova d’identità nel settore della telefonia mobile. Ne fanno parte i dati relativi alla persona rilevati in occasione della registrazione e, nel caso di persone fisiche, anche la copia elettronica della prova dell’identità. Nel diritto vigente ciò è disciplinato implicitamente nel capoverso 1.

Nel diritto vigente i dati sull’attribuzione e la traduzione di indirizzi IP e numeri di porta sono contenuti nel capoverso 2 lettera b. Nel presente progetto di revisione il disciplinamento è suddiviso a seconda dell’attribuzione univoca o dell’attribuzione