Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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(art. 26 cpv. 2 lett. b LSCPT), alle POC incombe l’obbligo accessorio (cfr. messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la LSCPT, ad art. 26 cpv. 2, FF 2013 2283 2337) di permettere al Servizio SCPT l’esecuzione di collegamenti test in relazione all’ordine di una sorveglianza, al fine di verificare il corretto funzionamento di quest’ultima. Per l’esecuzione dei collegamenti test, le POC devono garantire senza indugio al Servizio SCPT o alle persone da esso incaricate l’accesso ai loro impianti (cfr. art. 53 cpv. 1).
Art. 35 cpv. 1 lett. b, c e d, frase introduttiva (concerne soltanto il tedesco) e n. 2, 9–13, cpv. 2, frase introduttiva e lett. g, i, j e k nonché cpv. 3
Nel capoverso 1 lettera b numero 1 sono adeguati i rimandi ai dati finora disciplinati nell’articolo 20. In tale articolo è ora disciplinata la verifica dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile, nell’articolo 20a la relativa prova dell’identità per le persone fisiche e nell’articolo 20b la prova dell’identità delle persone giuridiche. Nel numero 2, agli «ulteriori dati di contatto» è aggiunto il loro periodo di validità. Per periodo di validità s’intende il periodo di tempo (data di inizio ed eventualmente di fine) in cui gli «ulteriori dati di contatto» sono o erano disponibili presso la POC. Come «ulteriori dati di contatto» la POC può ad esempio fornire ulteriori indirizzi, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica a essa noti. La POC rende noti i dati a sua disposizione. Non ha l’obbligo di rilevare senza lacune e aggiornare i dati di contatto attuali dei loro clienti.
Il capoverso 1 lettera c subisce per analogia le stesse modifiche della lettera b. La lettera c è applicabile a tutti i servizi di accesso alla rete che non sono servizi di telefonia mobile. Va inoltre osservato che, come finora, vanno forniti i dati rilevati per l’identificazione degli utenti con mezzi adeguati conformemente all’articolo 19. La prassi ha evidenziato che, in considerazione della molteplicità delle possibilità d’identificazione e di rilevamento dei dati, non si può prestabilire una struttura di dati fissa. Le indicazioni possono quindi essere trasmesse senza una struttura, ma devono essere provviste di una designazione adeguata affinché le autorità legittimate capiscano meglio il significato delle informazioni trasmesse, ad esempio MSISDN, numero della carta di credito, numero del documento d’identità, numero ID, boarding pass, MRZ, nome utente IPASS.
La versione tedesca della frase introduttiva del capoverso 1 lettera d è adeguata sotto il profilo redazionale in modo da rispettare la parità di genere nella lingua («von der oder dem Teilnehmenden»).
Il capoverso 1 lettera d numero 2 subisce due modifiche. Il termine vigente identificativo univoco del servizio è sostituito da identificativo univoco principale del servizio poiché vi sono abbonamenti a servizi di telefonia mobile con più carte SIM che possono essere usate contemporaneamente in diverse apparecchiature terminali (cosiddette offerte multiSIM o multidevice). Ne risulta una gerarchia all’interno dell’abbonamento: un master (numero principale) e ulteriori slave (numeri secondari). In alcuni abbonamenti questa gerarchia può essere modificata dall’utente stesso, vale a dire che quest’ultimo può decidere quale carta SIM usa il numero principale. Ne consegue che a un’IMSI sono assegnati più MSISDN. Nel caso semplice a un’IMSI è assegnato soltanto un MSISDN. I numeri secondari sono numeri tecnici di regola non noti all’utente. Se vi è soltanto una carta SIM, quest’ultima è il numero principale e non vi