Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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Il numero 12 è precisato. Come spiegato sopra per il numero 2, possono esservi ulteriori elementi d’indirizzo o identificativi del servizio appartenenti a un servizio di accesso alla rete (p. es. abbonamento di telefonia mobile) oggetto di una richiesta. Questi vanno comunicati in questo campo sotto forma di elenco o di settore (range, da … a). Va inoltre ora indicata anche la durata di validità dell’elemento d’indirizzo o dell’identificativo.
Per facilitare alle autorità richiedenti la valutazione delle risposte ricevute e per precisare il servizio di cui si tratta, il numero 13 prevede un campo per la trasmissione della designazione del servizio di accesso alla rete richiesto. Può ad esempio trattarsi della denominazione dell’abbonamento venduto. A fronte della molteplicità dei servizi disponibili sul mercato, le autorità di perseguimento penale hanno chiesto di aggiungere questo elemento.
Le due frasi introduttive del capoverso 2 sono state riprese senza modifiche dal capoverso 2 vigente. La lettera g precisa che l’IDI è un identificativo nazionale e che la domanda può ora essere presentata anche con il Legal Entity Identifier (LEI, cfr. il commento all’art. 20b cpv. 1 lett. b) internazionale. Nella lettera i l’identificativo DSL è sostituito da GPSI (cfr. il commento al cpv. 1 lett. d n. 2). La lettera j prevede un nuovo identificativo del sistema 5G (SUPI; cfr. il commento al cpv. 1 lett. d n. 10). Nella lettera k il termine numero di carta SIM è sostituito dal termine tecnico universale ICCID (cfr. il commento al cpv. 1 lett. d n. 9).
Il capoverso 3 primo periodo corrisponde fondamentalmente al terzo periodo del capoverso 2 vigente. Si procede soltanto a una correzione: il criterio secondo la lettera e (numero del documento d’identità) non è più previsto dalla nuova disposizione, poiché si tratta di un criterio univoco e quindi non è necessario aggiungere un secondo criterio. Il secondo periodo corrisponde al quarto periodo del capoverso 2 vigente.
Art. 36 Tipo di informazione IR_6_NA: informazioni sui servizi di accesso alla rete
Nella frase introduttiva del capoverso 1 si precisa che vanno fornite le indicazioni valide durante il periodo a cui si riferisce la richiesta. Il momento della richiesta può riguardare il presente e il passato, ma non il futuro. Poiché le indicazioni di questo tipo di informazione sono dati dipendenti dall’utilizzazione, le POC con obbligo d’informazione devono conservare soltanto i dati degli ultimi sei mesi. Se la domanda d’informazione riguarda un periodo di più di sei mesi nel passato, le POC devono fornire soltanto gli eventuali dati ancora a loro disposizione.
Per motivi redazionali, il secondo periodo del vigente capoverso 1 è spostato al capoverso 2.
Il capoverso 1 lettera a resta invariato.
Nelle lettere b e c, in considerazione delle offerte multiSIM e multidevice, gli identificativi sono messi al plurale (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. d n. 2) e si precisa che si tratta di identificativi relativi al servizio di accesso alla rete richiesto.
La lettera c prevede nuovi identificativi del sistema 5G: SUPI e GPSI (cfr. il commento all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 10 «SUPI» e art. 35 cpv. 1 lett. d n. 2 «GPSI»).