Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

a) se la traduzione NAT si è svolta con l’elemento d’indirizzo sorgente (originating IP address),

b) se la traduzione NAT si è svolta con l’elemento d’indirizzo di destinazione (destination IP address).

L’elemento d’indirizzo sorgente (originating IP address) deve sempre essere fornito nella domanda.

Art. 40 cpv. 1 lett. b, c e d, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) nonché n. 2, 6, 7 e 10–13, cpv. 2, frase introduttiva e lett. g, j e k nonché cpv. 3

Nel capoverso 1 lettere b e c è inserito il periodo di validità degli ulteriori dati di contatto (cfr. il commento alla modifica analoga dell’art. 35 cpv. 1 lett. b e c).

La lettera d numero 2 precisa che va trasmesso l’identificativo univoco principale del servizio, ad esempio il numero di telefono principale. Questa precisazione è necessaria poiché vi sono servizi di telefonia mobile con carte SIM extra (p. es. multidevice, multiSIM) che hanno più di un identificativo (p. es. MSISDN). Gli altri identificativi sono contemplati dal numero 7.

Secondo la lettera d numero 6 possono ora essere comunicati i periodi di validità degli stati del servizio, analogamente a quanto previsto per il tipo d’informazione IR_4_NA (art. 35 cpv. 1 lett. d n. 6 vigente). Poiché lo standard ETSI definisce differenti formati di dati per i servizi di accesso alla rete (NA) e i servizi multimedia (TEL), per definire il parametro del periodo di validità, già applicato per i servizi di accesso alla rete (NA), anche per i servizi multimedia era necessario presentare una richiesta di modifica all’ETSI. Ora che l’ETSI ha adeguato lo standard, la presente modifica può essere introdotta.

Nel numero 7 è inserita l’aggiunta «o assegnati» per segnalare che si tratta anche degli elementi d’indirizzo e degli identificativi assegnati (associated) nell’ambito del servizio, ad esempio per i servizi di telefonia mobile con carte SIM extra. Ne fanno parte anche gli elementi d’indirizzo e gli identificativi aggiunti dopo la registrazione, qualora si tratti di dati sull’utente (subscriber data). Gli elementi d’indirizzo e gli identificativi assegnati temporaneamente in relazione all’utilizzazione (usage data) non sono contemplati qui, bensì dal nuovo tipo d’informazione di cui all’articolo 48b. Va ora indicato il periodo di validità degli elementi d’indirizzo e degli indentificativi.

Nel numero 10 è inserito il nuovo identificativo SUPI del sistema 5G (cfr. il commento all’art. cpv. 1 lett. d n. 10). Inoltre si parla ora dei «relativi» IMSI o SUPI per esprimere che si può trattare di varie IMSI o SUPI (p. es. servizi di telefonia mobile con carte SIM extra).

Nel numero 11 il termine numero di carta SIM è sostituito dal termine tecnico universale ICCID (cfr. il commento all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 9). Inoltre è aggiunta l’espressione «relativi» per esprimere che si può trattare di varie ICCID (p. es. servizi di telefonia mobile con carte SIM extra).

Il numero 12 finora non poteva contemplare, in analogia all’articolo 35 capoverso 1 numero 11, il «tipo di relazione commerciale» (ingl. «subscription type») poiché