Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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tempo reale secondo l’articolo 58 (RT_26_EMAIL_IRI) o l’articolo 59 (RT_27_EMAIL_CC_IRI).
Nella domanda non può essere indicato un momento determinante. Per il presente tipo di informazione le POC devono fornire informazioni soltanto sull’ultima attività rilevante per l’accesso negli ultimi sei mesi prima del momento della domanda. Non devono invece fornire informazioni su attività che hanno preceduto l’ultima attività rilevante. Nel quadro di questa informazione non è previsto il rilevamento retroattivo delle attività di accesso al servizio di posta elettronica (cronologia). La cronologia e i metadati storici possono essere rilevati soltanto mediante la sorveglianza retroattiva HD_30_EMAIL (art. 62, cfr. il commento all’art. 62).
Il capoverso 1 disciplina le indicazioni da fornire. Secondo la lettera a deve essere comunicato l’identificativo univoco dell’utente nel contesto del fornitore (p. es. il numero cliente), sempreché il fornitore ne abbia assegnato uno. L’«identificativo univoco del servizio» di cui alla lettera b designa in modo univoco il servizio di posta elettronica (casella di posta elettronica) a cui si riferisce la risposta. La lettera c enumera le indicazioni da fornire sull’origine del collegamento in occasione dell’ultima attività rilevante per l’accesso.
Il capoverso 2 disciplina il contenuto della domanda di informazioni. A titolo di esempio sono menzionati l’indirizzo di posta elettronica e il nome utente. Questo criterio deve essere sufficientemente preciso affinché il fornitore possa individuare il servizio di posta elettronica (mailbox) in questione.
Art. 43 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva e n. 6, cpv. 2, frase introduttiva lett. g, i ed j nonché cpv. 3
Nel capoverso 1 sono cancellati i servizi cloud, poiché tale termine non è abbastanza preciso. Infatti qualsiasi servizio può essere offerto come servizio cloud, anche servizi che non sono né servizi di telecomunicazione né servizi di comunicazione derivati (p. es. calcoli per computer, servizi di traduzione). Per lo stesso motivo sono cancellati anche i servizi proxy.
Come per gli altri tipi di informazione su servizi di comunicazione (art. 35, 40 e 42), nel capoverso 1 lettera c numero 6 è aggiunto un campo per la trasmissione della denominazione del servizio (cfr. il commento all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 13).
Nel capoverso 2 lettera g è aggiunta la possibilità della domanda mediante il Legal Entity Identifier internazionale (LEI, cfr. il commento all’art. 20b cpv. 1 lett. b).
Nella lettera i si precisa che si tratta di un elemento d’indirizzo o di un identificativo del servizio oggetto della richiesta (servizio di telecomunicazione o servizio di comunicazione derivato). La domanda d’informazione può ad esempio riguardare un determinato push token che va qui indicato. Il push token è un identificativo specifico dell’applicazione e dell’apparecchiatura usato per i messaggi di un’applicazione. Con il push token si garantisce che la comunicazione del servizio in questione possa essere inviata a una determinata applicazione su un determinato apparecchio (p. es. device token dell’Apple push notification service, registration identifier del Google cloud messaging, channel URI del Windows push notification service).