Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine

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Nella lettera f, in riferimento alla comunicazione dei codici PUK e PUK2 è aggiunta l’indicazione del periodo di validità (cfr. il commento alla modifica analoga dell’art. 36 cpv. 1 lett. f).

Il capoverso 2 corrisponde al secondo periodo del capoverso 1 vigente, che è spostato in questa posizione per motivi redazionali.

Nel capoverso 3 lettera a gli esempi vengono ridotti: il numero di telefono è cancellato e TEL URI è sostituito da GPSI (cfr. il commento all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 2), poiché s’intendono menzionare soltanto pochi esempi attuali. Ciò non significa tuttavia che il numero di telefono e TEL URI non possano più essere usati come criteri di richiesta.

Nella lettera b sono inseriti i nuovi identificativi del sistema 5G: SUPI e PEI (cfr. il commento all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 10 e all’art. 36 cpv. 1 lett. d).

Le lettere d ed e restano invariate.

Nelle lettere f e g sono aggiunti il numero SIM (ICCID) e il codice per la ricarica del credito o per il pagamento del servizio (cfr. il commento all’art. 36 cpv. 2 lett. e ed f).

Art. 42 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva e n. 6 e lett. d, cpv. 2, frase introduttiva, lett. g e j nonché cpv. 3

Come per gli altri tipi di informazione su servizi di comunicazione (art. 35, 40 e 43) nel capoverso 1 lettera c numero 6 è aggiunto un campo per la trasmissione della denominazione del servizio (cfr. il commento all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 13). Nella lettera d è inserito un nuovo identificativo del sistema 5G (GPSI; cfr. il commento all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 2).

Nel capoverso 2 lettera g si precisa che l’IDI è un identificativo nazionale e che la domanda può contenere anche il Legal Entity Identifier internazionale (LEI, cfr. il commento 20b cpv. 1 lett. b). La lettera j prevede l’identificativo connesso al servizio oggetto della domanda. Si tratta ad esempio di un elemento d’indirizzo di ripristino quale l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono.

Il capoverso 3 corrisponde al terzo periodo del capoverso 2 vigente.

Art. 42a Tipo d’informazione IR_51_EMAIL_LAST: informazioni su servizi di posta elettronica

Il presente tipo d’informazione è nuovo e ha lo scopo di individuare l’ultima attività rilevante per l’accesso a un servizio di posta elettronica (per la definizione cfr. n. 39 dell’allegato OSCPT). Da una parte, ciò serve a identificare l’utente del servizio. Dall’altra, il momento dell’ultimo accesso al servizio di posta elettronica è determinante per la cosiddetta conclusione del processo di comunicazione. Infatti, per tutti i messaggi giunti e salvati nella casella di posta elettronica il processo di comunicazione è considerato concluso. Secondo l’articolo 265 CPP, il pubblico ministero può ingiungere di consegnare i messaggi salvati nella casella di posta elettronica il cui processo di comunicazione è concluso. I messaggi che arrivano dopo l’ultimo accesso possono essere individuati dalle autorità legittimate soltanto nell’ambito di una sorveglianza in