Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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La nuova lettera j menziona l’identificativo connesso al servizio oggetto della richiesta. Si tratta ad esempio di un elemento d’indirizzo di ripristino quale l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono.
Il capoverso 3 corrisponde al terzo e al quarto periodo del capoverso 2 vigente
Art. 43a Tipo di informazione IR_52_COM_LAST: informazioni su altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati
Questo tipo d’informazione è nuovo e permette di chiedere le indicazioni sull’ultima attività rilevante per l’accesso a un altro servizio di telecomunicazione o di comunicazione derivato (per la definizione cfr. n. 41 dell’allegato OSCPT). Da una parte, ciò serve a identificare l’utente del servizio. Dall’altra il momento dell’ultimo accesso al servizio è determinante per la cosiddetta conclusione del processo di comunicazione. Infatti, in analogia alla posta elettronica, al momento dell’ultimo accesso al servizio, il processo di comunicazione di tutti i messaggi giunti e salvati precedentemente è considerato concluso.
Secondo l’articolo 265 CPP, il pubblico ministero può ingiungere di consegnare i messaggi salvati dal relativo servizio il cui processo di comunicazione è concluso.
Nella domanda non può essere indicato un momento determinante. Per il presente tipo di informazione le POC devono fornire informazioni soltanto sull’ultima attività rilevante per l’accesso negli ultimi sei mesi prima del momento della domanda.
Non devono invece fornire informazioni su attività che hanno preceduto l’ultima attività rilevante. Nel quadro di questa informazione non è previsto il rilevamento retroattivo delle attività di accesso al servizio di posta elettronica (cronologia).
Il capoverso 1 disciplina le indicazioni da fornire. Secondo la lettera a deve essere comunicato l’identificativo univoco dell’utente nel contesto del fornitore (p. es. il numero cliente), sempreché il fornitore ne abbia assegnato uno. L’«identificativo univoco del servizio» di cui alla lettera b designa in modo univoco nel contesto del fornitore il servizio di telecomunicazione o di comunicazione derivato a cui si riferisce la risposta. La lettera c enumera le indicazioni da fornire sull’origine del collegamento in occasione dell’ultima attività rilevante per l’accesso.
Il capoverso 2 disciplina il contenuto della domanda di informazioni. A titolo di esempio sono menzionati l’indirizzo dell’utente, lo pseudonimo e il push token (cfr. il commento all’art. 43 cpv. 2 lett. i). Il criterio deve essere sufficientemente preciso affinché il fornitore possa individuare il servizio di telecomunicazione o di comunicazione derivato in questione.
Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c e f nonché cpv. 3 lett. c e d
Nella versione italiana nella frase introduttiva «informazioni» è sostituito da «indicazioni», in adeguamento alla terminologia di altri articoli dell’OSCPT. Le altre modifiche concernono soltanto la versione tedesca, adeguata sotto il profilo redazionale in modo da rispettare la parità di genere nella lingua.