Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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di rete è aggiunta un’altra designazione idonea (p. es. nome dell’hotspot in alternativa a BSSID), anche se non si tratta di un identificativo univoco (cfr. anche gli art. 48 cpv. 3 lett. b, 54 cpv. 3 lett. a, 56 cpv. 2 lett. e n. 9, 60 lett. h, 61 lett. i n. 4, 64 cpv. 2 e 65 cpv. 3). Poiché il fornitore dell’hotspot può sceglierne liberamente il nome, quest’ultimo non è univoco e spesso non è esplicativodato che non se ne può dedurre il fornitore. I fornitori di hotspot pubblici devono pertanto mettere a disposizione delle autorità una possibilità adeguata d’identificazione dei loro hotspot, per esempio mediante un sito web generico (URL) cui si può accedere se si è collegati con l’hotspot e nel quale si ricevono indicazioni sul fornitore dell’hotspot. Se il nome dell’hotspot non è sufficientemente chiaro e può quindi dare adito a confusione, possono essere usate altre designazioni sufficientemente chiare, ad esempio una breve designazione della localizzazione. La presente modifica non significa che il BSSID non debba essere fornito. Se noto, esso deve infatti essere fornito. Le lettere b, c e d restano praticamente invariate.
La lettera e è nuova poiché nelle reti di telefonia mobile 5G le indicazioni sulla localizzazione degli elementi di rete (p. es. celle di telefonia mobile) possono essere provvisti di marche temporali.
Nel capoverso 3 lettera a in riferimento alla localizzazione è aggiunta l’espressione «richiesta» per precisare che la domanda può essere fatta indicando le coordinate geografiche della localizzazione, vale a dire che la richiesta si riferisce a tutti gli elementi di rete della POC di tale localizzazione. Secondo la lettera b è possibile anche una richiesta riguardante un determinato elemento della rete di tale localizzazione. Si aggiunge che per tale richiesta, invece di un identificativo standardizzato, può essere usata anche un’altra designazione idonea (p. es. nome dell’hotspot). Inoltre, come nel capoverso 2, è usata l’espressione generale identificativo della cella o della zona (cfr. sopra).
Art. 48a Tipo di informazione IR_53_ASSOC_PERM: informazioni su identificativi assegnati a lungo termine
Per la fornitura di servizi di telecomunicazione dell’IP Multimedia Subsystem (IMS), invece degli identificativi permanenti del servizio o dell’apparecchio, possono essere usati anche identificativi assegnati a lungo termine. È pertanto introdotto questo nuovo tipo di informazione che permette di richiedere gli identificativi assegnati a lungo termine (IMPI per l’IMPU pubblica e viceversa). Poiché si tratta di indicazioni ai fini dell’identificazione ai sensi dell’articolo 22 LSCPT, i FST e i FSCD con obblighi supplementari secondo l’articolo 22 o 52 OSCPT devono conservare e trasmettere questi dati per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine (art. 21 cpv. 1).
Art. 48b Tipo di informazione IR_54_ASSOC_TEMP: informazioni immediate su identificativi assegnati per breve tempo
Nel caso di servizi di telefonia mobile 5G, invece degli identificativi permanenti del servizio o dell’apparecchio, possono essere usati sussidiariamente anche identificativi