Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine

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Nella lettera h si procede a un adeguamento redazionale al tenore dell’articolo 56 capoverso 2 lettera e numero 9 e alla sostituzione di «momentanea» con «attuale». Inoltre si precisa che i dati di localizzazione devono essere determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati in modo corrispondente. I dati di localizzazione determinati dalla rete sono più affidabili di quelli determinati dall’apparecchiatura terminale, poiché questi ultimi potrebbero essere falsificati. Vanno tuttavia forniti tutti i dati di localizzazione disponibili, anche quelli dell’apparecchiatura terminale, contrassegnati in modo corrispondente. La caratterizzazione «determinati dalla rete» o «determinati dall’apparecchiatura terminale» aiuta le autorità a valutare quanto possano fidarsi dei dati di localizzazione. Nel caso dei sistemi di telefonia mobile di quarta (EPS) e di quinta generazione (5GS) possono essere disponibili marche temporali e indicazioni sull’età dei dati di localizzazione. Se del caso, vanno trasmesse anche queste. Per età s’intende il periodo intercorso tra la determinazione effettiva della posizione e la trasmissione dell’informazione.

La nuova lettera i disciplina la trasmissione di metadati importanti rilevati in occasione della sorveglianza di banche dati tecniche degli utenti quali HLR, HSS e UDM (cfr. il commento all’art. 50 cpv. 8). Si tratta di:

• informazioni sulla rete precedente e quella attuale che ha fornito o fornisce il

servizio, ossia eventi del tipo «serving system» (rete che fornisce il servizio,

p. es. Serving PLMN, VPLMN ID);

• informazioni sulla modifica degli identificativi dei servizi e delle apparecchiature

terminali assegnate (p. es. IMSI, MSISDN, IMEI, SIP-URI, IMPI), ossia eventi del tipo susbcriber record change;

• informazioni sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, il loro motivo,

ad esempio eventi del tipo register location / cancel location / register termination;

• informazioni sul cambio dell’elemento di rete che fornisce il servizio (p. es.

SGSN, MME, MSC, AMF);

• informazioni sugli eventi di identificazione e di autenticazione del target (p. es.

diritto d’accesso a un PWLAN ricevuto).

Il capoverso 3 subisce una modifica redazionale in quanto il «tipo di tecnologia di telefonia mobile», sinora contenuto in ogni lettera del capoverso, è menzionato nella frase introduttiva.

Nella lettera a si procede a due modifiche, analogamente all’articolo 48 capoverso 2 lettera a (cfr. il relativo commento): invece di elencare a titolo esemplificativo i singoli identificativi è inserita l’espressione generale «identificativo della cella o della zona» e, in alternativa a BSSID, è aggiunta «un’altra designazione idonea» (p. es. nome dell’hotspot). È sufficiente una designazione sufficientemente precisa dell’accesso WLAN, ossia la designazione trasmessa deve identificare senza ombra di dubbio l’accesso WLAN della localizzazione (cfr. anche il commento all’art. 48 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. b). Il nome dell’hotspot deve essere trasmesso nel parametro SSID.

Il contenuto delle lettere b e c resta invariato. Nella lettera c ci si limita a sostituire «punto di accesso WLAN» con «accesso WLAN» (cfr. il commento alla sostituzione di espressioni, cpv. 1).