Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Le integrazioni delle lettere d ed e riguardano i dati di localizzazione in caso di accesso non 3GPP inaffidabile (ingl. «untrusted», lett. d) e affidabile (ingl. «trusted», lett. e) alla rete di telefonia mobile. Con «inaffidabile» e «affidabile» si distingue il tipo di accesso dal punto di vista del fornitore del servizio di telefonia mobile.
Il fornitore di telefonia mobile non si fida degli accessi designati come inaffidabili. Si tratta perlopiù di accessi di terzi, ossia di accessi gestiti da altri fornitori di cui il fornitore di telefonia mobile conosce soltanto i dati di connessione IP (cfr. anche le spiegazioni nell’allegato «Definizioni e abbreviazioni»). Tra l’apparecchiatura terminale del target e il gateway (evolved packet data gateway) del fornitore di telefonia mobile è istituita una connessione sicura (criptata, VPN). Il fornitore di telefonia mobile comunica l’indirizzo IP sorgente pubblico visibile e, se del caso, il numero di porta sorgente dell’apparecchiatura terminale del target.
L’aggiunta «affidabile» significa che il fornitore si fida di questo accesso poiché è perlopiù gestito da lui stesso. Un tale accesso è designato anche come trusted WLAN access network (TWAN). Se, oltre alla designazione dell’accesso alla rete (identificativo TWAN), è noto anche l’indirizzo postale, va comunicato anche quest’ultimo.
Art. 56 Tipo di sorveglianza RT_24_TEL_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di telefonia e multimedia
Il capoverso 1 è semplificato ed è ora costituito soltanto dal primo periodo del capoverso 1 vigente. Definisce i servizi interessati dal tipo di sorveglianza RT_24_TEL_IRI.
Il nuovo capoverso 2 è costituito dal secondo periodo del capoverso 1 vigente e specifica i metadati da trasmettere in tempo reale. La lettera a corrisponde all’attuale capoverso 1 lettera a. Nella lettera b è inserito un nuovo identificativo del sistema 5G: SUPI (cfr. il commento all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 10). Le lettere c e d corrispondono alle lettere c e d del capoverso 1 con un adeguamento redazionale della lettera c della versione tedesca in modo da rispettare la parità di genere nella lingua.
I numeri 1, 3, 5, 6, 7 e 8 della lettera e corrispondono a quelli del vigente capoverso 1 lettera e. Nei numeri 2 e 4 sono inseriti nuovi identificativi del sistema 5G: GPSI e PEI (cfr. il commento agli art. 35 cpv. 1 lett. d n. 2 «GPSI» e 36 cpv. 1 lett. d «PEI»). Il numero 9 precisa che la disposizione e applicabile solo alla telefonia mobile e a WLAN. Inoltre, sancisce che i dati di localizzazione devono essere determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati in modo corrispondente (cfr. il commento all’art. 54 cpv. 2 lett. h). Nel caso di EPS e 5GS i dati di localizzazione devono essere completati dalla marca temporale connessa e dall’età dei dati di localizzazione (cfr. il commento all’art. 54 cpv. 2 lett. h). Infine «punto di accesso WLAN è sostituto da «accesso WLAN» (cfr. il commento alla sostituzione di espressioni, cpv. 1).
La lettera f disciplina la trasmissione di importanti metadati che possono essere rilevati in occasione della sorveglianza di banche dati tecniche degli utenti (cfr. il commento agli art. 54 cpv. 2 lett, i) quali HLR, HSS e UDM (cfr. il commento all’art. 50 cpv. 8).