Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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identificare l’accesso WLAN nel luogo in questione in maniera sufficientemente precisa (cfr. anche il commento all’art. 48 cpv. 2 lett. a). Il nome dell’hotspot va trasmesso con il parametro SSID.
La lettera i riprende il disciplinamento riguardante le informazioni relative alla localizzazione provenienti dalla navigazione marittima e aerea, che nel diritto vigente sono previste alla fine delle lettere g e h.
La lettera j corrisponde alla lettera i vigente.
Le nuove lettere k e l disciplinano la trasmissione dei dati di localizzazione nel caso di accessi non 3GPP sia inaffidabili che affidabili alla rete di telefonia mobile e corrispondono alle modifiche dell’articolo 54 capoverso 3 lettere d ed e (cfr. il relativo commento).
Art. 61 lett. b, d, g, gbis, i e j
Nelle lettere b e d sono inseriti i nuovi identificativi del sistema 5G (PEI, SUPI, GPSI; cfr. i commenti all’art. 35 cpv. 1 lett. d n. 2 «GPSI» e n. 10 «SUPI» nonché all’art. 36 cpv. 1 lett. d «PEI»).
Per la precisazione nella frase introduttiva della lettera g riguardante «i dati di localizzazione, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati in modo corrispondente», si veda il commento all’art. 56 capoverso 1 lettera e n. 9. Nel numero 1, in analogia all’articolo 60 lettera g numero 1, sono aggiunte «le marche temporali connesse» (cfr. il relativo commento). I numeri 2 e 3 restano invariati. Il nuovo numero 4 disciplina la trasmissione dei dati di localizzazione nel caso di un cosiddetto accesso non 3GPP inaffidabile alla rete di telefonia mobile ed è paragonabile alla modifica dell’articolo 54 capoverso 3 lettera d (cfr. il relativo commento).
La lettera gbisriprende, analogamente all’articolo 60 lettera i, il disciplinamento riguardante le informazioni sulla localizzazione provenienti dalla navigazione marittima e aerea, che nella versione vigente si trova alla fine della frase introduttiva della lettera g.
La lettera i resta invariata sotto il profilo materiale. Il primo punto del numero 4 subisce una modifica redazionale per chiarire che il rimando alla lettera g si riferisce ai dati di localizzazione. Nel secondo punto il termine generale «accesso WLAN» sostituisce «punto di accesso WLAN» (cfr. il commento alla sostituzione di espressioni, cpv. 1). Invece dell’identificativo dell’accesso WLAN può essere fornita anche un’altra designazione idonea (p. es. nome dell’hotspot; cfr. il commento all’art. 48 cpv. 2 lett. a). Il nome dell’hotspot va trasmesso con il parametro SSID.
Secondo la lettera j devono ora essere trasmesse anche le indicazioni sulle reti immediatamente adiacenti «da» e «a», sempreché queste siano coinvolte nella comunicazione o nel tentativo di comunicazione. In tal modo, in caso di numero di telefono sconosciuto o falsificato («spoofing»), le autorità di perseguimento penale hanno la possibilità di tracciare la comunicazione o i tentativi di comunicazione (cfr. anche il commento all’art. 48c). Questa procedura è tuttavia difficilmente eseguibile nel caso della sorveglianza in tempo reale e non è compatibile con gli standard di ETSI e 3GPP. Per questo si rinuncia a una disposizione analoga nell’articolo 56 capoverso 1 lettera e.