Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine
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un canale di comunicazione sicuro. Il titolare a sua volta può decidere quali dati trasmettere effettivamente al verificatore dal suo portafoglio elettronico.
La legge non disciplina l’impiego dei portafogli elettronici emessi dagli attori privati. Oltre al portafoglio elettronico statale, gli utenti possono servirsi di altre applicazioni per conservare e presentare i loro mezzi di autenticazione elettronici. La Confederazione può sottoporre i prestatori che offrono portafogli elettronici a una procedura di valutazione e di certificazione ai sensi dell’articolo 13 nLPD. Pertanto non è più necessario disciplinare la possibilità di certificazione nell’avamprogetto.
Art. 20 Applicazione per verificare i mezzi di autenticazione elettronici
La presente disposizione potestativa permette al Consiglio federale di incaricare la Confederazione di creare un’applicazione che permetta di verificare la validità dei mezzi di autenticazione elettronici. Si tratta di una misura di sicurezza supplementare che potrà essere adottata in caso di necessità e servire in particolare a potenziare l’affidabilità di cui gode l’infrastruttura di fiducia presso la popolazione.
Art. 21 Sistema per le copie di sicurezza
Cpv. 1
In seguito alla perdita o all’acquisto di un smartphone, è ormai consuetudine per gli utenti ripristinare le applicazioni scaricate sul vecchio dispositivo grazie al backup. In questo modo è possibile recuperare rapidamente le funzionalità del vecchio sistema dopo aver cambiato apparecchio. La Confederazione potrà decidere di offrire la stessa possibilità ai titolari di mezzi di autenticazione elettronici. Il capoverso delega al Consiglio federale la competenza di prevedere l’istituzione, da parte della Confederazione, di un sistema informatico in cui i titolari potranno salvare una copia dei loro mezzi di autenticazione elettronici. In caso di cambiamento del supporto tecnico (smartphone, computer, ecc.), sarà possibile recuperare velocemente i mezzi di autenticazione elettronici memorizzati. Questo backup può essere fornito su cloud o localmente sul supporto tecnico del titolare.
L'impiego del sistema per le copie di sicurezza sarà su base volontaria. Ogni titolare sarà libero di impiegare l’opzione di backup per i suoi mezzi di autenticazione elettronici.
Cpv. 2
Solamente i titolari avranno accesso alle copie di sicurezza protette. Il sistema non permette a terzi di accedervi.
Cpv. 3
Le copie di sicurezza potranno essere distrutte su richiesta del loto titolare o del rappresentante legale di un minore al di sotto di 14 anni o di una persona sotto curatela generale titolari di un mezzo di autenticazione elettronico.
Art. 22 Impiego abusivo dell’infrastruttura di fiducia
Mettendo a disposizione un’infrastruttura di fiducia, la Confederazione di impegna anche ad attuare le misure di sicurezza richieste per ridurre al minimo il rischio di un impiego abusivo. Poiché non è tecnicamente possibile escludere un emittente nel registro di base, l’avamprogetto prevede questa misura allo scopo di contrastare eventuali abusi. L’articolo incarica la Confederazione di gestire una piattaforma su cui riportare le cattive pratiche nonché rendere attente le autorità e la popolazione in generale sui potenziali rischi. Ciò non deve tuttavia fornire il presupposto secondo cui i cittadini, che forse non sono a conoscenza delle informazioni pubblicate sulla piattaforma, violino automaticamente il loro obbligo di diligenza ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1. Inoltre, la piattaforma deve riportare solamente i casi per i quali vi è un sospetto sufficientemente fondato, di impiego abusivo dell’infrastruttura di fiducia. Questa misura ha un carattere complementare rispetto al sistema di conferma degli identificativi e mira a proteggere gli utenti e ad assicurare un funzionamento trasparente dell’infrastruttura di fiducia. L’avamprogetto non definisce il termine «abuso» per non limitare o escludere indebitamente eventuali casi. Inoltre è importante non creare confusione rispetto ai casi di abuso già disciplinati dalla legge, come ad esempio l’usurpazione d’identità (art. 179decies CP, introdotto dalla nLPD). L’abuso di cui al presente articolo comprende i casi di impiego dell’infrastruttura di fiducia non conformi agli scopi e ai requisiti previsti dall’avamprogetto.
Art. 23 Codice sorgente dell’infrastruttura di fiducia
La Confederazione pubblica su Internet il codice sorgente delle componenti dell’infrastruttura di fiducia di cui alla sezione 5, di modo che chi fosse interessato lo possa reperire. Lo sviluppo del codice e altri diritti collegati non sono disciplinati dal presente articolo ma dall’articolo 9 della legge federale del ...31 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA).
Art. 24 Gestione dell’infrastruttura di fiducia
Le componenti dell’infrastruttura di fiducia sono gestite da un prestatore di servizi interno all’Amministrazione federale. L’articolo adempie i requisiti delle sei identiche mozioni intitolate «Identità elettronica statale» (cfr. 21.3124, 21.3125, 21.3126, 21.3127, 21.3128 et 21.3129) che chiedevano di affidare la gestione complessiva della soluzione ad autorità
31 FF 2022 805