Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine
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Art. 2 Forma e contenuto
Cpv. 1
La Confederazione allestisce un’infrastruttura di fiducia (cfr. Sezione 5) che permetterà a soggetti pubblici e privati (cfr. i limiti di cui all’art. 18 cpv. 3) di emettere diversi mezzi di autenticazione elettronici che potranno essere utilizzati per dimostrare la propria identità, un fatto o un avvenimento (mezzi di autenticazione elettronici). L’Id-e è un mezzo d’identificazione elettronico emesso da fedpol mediante l’infrastruttura statale di fiducia.
Cpv. 2
Un Id-e contiene i seguenti dati d’identificazione personale: cognome ufficiale, nomi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza e l’immagine del viso registrata nel sistema d’informazione per documenti d’identità ISA o nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC. Si tratta di dati riportati dai registri ufficiali dello Stato cui fedpol ha accesso secondo l’articolo 11 capoverso 3. Se un verificatore chiede un giustificativo, il titolare può comunicargli tutti questi dati o alcuni di essi.
Cpv. 3
Oltre ai dati d’identificazione personale, un Id-e contiene determinate informazioni supplementari ossia: il numero AVS, il numero dell’Id-e, la data di emissione e quella di scadenza dell’Id-e, una serie di informazioni sul documento d’identità utilizzato nella procedura di emissione dell'Id-e, in particolare sul tipo, il numero e la durata di validità di detto documento e infine alcune informazioni sulla procedura di emissione, queste ultime saranno definite in dettaglio a livello di ordinanza.
Art. 3 Requisiti personali
Osservazione preliminare
La formulazione potestativa dell’articolo sottolinea il fatto che non vi è alcun obbligo di avere o utilizzare un Id-e. Tuttavia, se i requisiti personali sono soddisfatti, fedpol è tenuto a emettere un Id-e alla persona che ne fa richiesta e che sarà il titolare una volta emesso.
Lett. a
Un cittadino svizzero titolare di un documento d’identità valido ai sensi della LDI può richiedere l’Id-e. Diversamente dalle persone fisiche, le persone giuridiche, che operano sempre mediante il loro organo, non possono essere titolari di un Id-e e sono identificate mediante il numero d’identificazione delle imprese (IDI)19.
Lett. b
Un cittadino straniero titolare di un permesso valido ai sensi della legge del 16 dicembre 200520 sui stranieri e la loro integrazione (LStr) e dell’ordinanza del 24 ottobre 200721 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) può ottenere un Id-e. Di seguito l’elenco dei permessi:
- permesso L: permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA)
- permesso B: permessi di dimora (art. 33 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA)
- permesso C: permesso di domicilio (art. 34 LStrI e art. 71 cpv. 1 OASA)
- permesso Ci: permesso di dimora con attività lucrativa (art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI e art. 45 e 71a cpv. 1 lett. e OASA)
- permesso N: permesso per richiedenti l’asilo (art. 42 LAsi e 71a cpv. 1 lett. b OASA)
- permesso F: permesso per persone ammesse provvisoriamente (art. 41 cpv. 2 LStrI e art. 71a cpv. 1 lett. c OASA)
- permesso S: permesso per persone bisognose di protezione (art. 74 LAsi e art. 71a cpv. 1 lett. d OASA)
- permesso G: permesso per frontalieri (art. 35 LStrI e 71a cpv. 1 lett. a OASA)
Non vi è alcuna differenza fondamentale tra l’Id-e rilasciato a un cittadino svizzero e quello rilasciato a un cittadino straniero: in linea di massima questi due Id-e sono impiegati allo stesso modo. Va ricordato che possedere un Id-e non garantisce l’accesso a tutti i servizi che vi sono abbinati; ad esempio non vi è la certezza che tale mezzo permetta al titolare di beneficiare di tutti i servizi online. Infatti, alcuni prestatori potranno decidere di limitare, per ragioni di sicurezza legate all’affidabilità della verifica dell’identità dei cittadini stranieri, l’accesso ai loro servizi soltanto ai titolari di una determinata categoria di permessi di soggiorno. Il presente avamprogetto non introduce alcuna limitazione di accesso ai servizi online e al riguardo lascia ai prestatori di servizi interessati un certo margine di manovra.
Per determinate categorie di permessi (p. es. i permessi N, F, S e Ci), non è chiaro sin dall’inizio se l’identità abbia potuto essere verificata in modo affidabile. Nel corso della procedura d’asilo molti richiedenti l’asilo non sono infatti in grado di presentare un documento d’identità e quindi non possono essere identificati in modo affidabile. Il DFGP (SEM) riceve molte domande di modifica o di rettifica dei dati d’identificazione personale di persone ammesse provvisoriamente e spesso tali domande sono prive dei necessari documenti d’identità adattati. Per questa ragione, è giustificato introdurre
19 Cfr. Ufficio federale di statistica > Registri > Registri delle imprese > Numero d’identificazione delle imprese IDI
20 RS 142.20