Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 28 Disposizioni di esecuzione
Le disposizioni di esecuzione della presente legge disciplinano l’attuazione degli aspetti tecnici e organizzativi legati alla comunicazione dei mezzi di autenticazione elettronici nonché il funzionamento delle componenti dell’infrastruttura di fiducia. Si tratta in particolare di disciplinare il formato di tali mezzi, gli standard e i protocolli applicabili ai processi di comunicazione dei dati al momento dell’emissione e della presentazione di tali mezzi, le componenti e il funzionamento del registro di base, del sistema di conferma degli identificativi, dell’applicazione per la conservazione e la presentazione di tali mezzi e del sistema per le copie di sicurezza nonché i mezzi di autenticazione da presentare per l’iscrizione nel sistema di conferma degli identificativi. Infine, il Consiglio federale ha anche la competenza di disciplinare mediante ordinanza i provvedimenti tecnici e organizzativi volti a garantire la sicurezza e la protezione dei dati nella gestione e nell’utilizzo dell’infrastruttura di fiducia. Queste disposizioni di esecuzione mirano in particolare a fissare nuovi standard e ad armonizzare quelli esistenti a livello internazionale ed europeo al fine di facilitare l’attuazione di questa legge. Per ragioni di chiarezza e trasparenza, sono state riunite in un unico articolo.
Art. 29 Modifica di altri atti normativi
L'avamprogetto propone di modificare altri atti normativi. Tali adattamenti mirano principalmente a permettere a fedpol di accedere ai sistemi d’informazione ISA, Infostar, e SIMIC, ma anche a disciplinare, a titolo indicativo, l’utilizzo dell’Id-e in determinati settori, come la cartella informatizzata del paziente e il settore delle esecuzioni e dei fallimenti. In occasione della consultazione, si dovrà verificare se è necessario modificare altre leggi federali (o se si potrà procedere a queste modifiche mediante ordinanza).
Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
Come tutte le leggi federali, l’avamprogetto di legge sottostà a referendum e il Consiglio federale è incaricato di fissarne l’entrata in vigore.
Modifica di altri atti normativi
Osservazione preliminare
In base ai dati attualmente disponibili, si prevede che le condizioni d’identificazione e di autenticazione per le applicazioni di e-government vadano applicate, se necessario, a livello di ordinanza o di direttiva. L’attuazione delle disposizioni della LIdE implica pertanto un adeguamento di diverse ordinanze e direttive.
1. Legge federale del 20 giugno 200334 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)
Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c n. 3 (nuovo)
L’articolo 9 capoverso 1 elenca le autorità cui la SEM può permettere di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione disciplinato nella LSISA. La lettera c precisa le finalità dell’accesso accordato alle autorità federali competenti in materia di polizia. L’avamprogetto integra questo elenco con una finalità nuova, ossia l’adempimento dei compiti assegnati a dette autorità dalla nuova legge sull’Id-e.
L’articolo 9 capoverso 2 elenca le autorità cui la SEM può permettere di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o fatto trattare nel sistema d’informazione secondo la LSISA. La lettera c definisce per quali finalità un tale accesso può essere accordato alle autorità federali competenti in materia di polizia. L’avamprogetto integra questo elenco con una finalità nuova, ossia l’adempimento dei compiti assegnati a tali autorità dalla nuova legge sull’Id-e.
2. Legge del 22 giugno 200135 sui documenti d’identità (LDI)
Art. 11 cpv. 2
L'articolo 11 capoverso 2 elenca le finalità del trattamento dei dati nell’ambito della gestione dell’ISA da parte di fedpol. Il presente avamprogetto cambia la struttura del capoverso e aggiunge una nuova finalità al trattamento, ossia l’adempimento dei compiti previsti dalla nuova legge sull’Id-e.
3. Codice civile (CC)36
Art. 43a cpv. 4 n. 9
L’articolo 43a CC disciplina l’accesso mediante procedura di richiamo ai registri elettronici impiegati nella gestione dello stato civile. All’elenco dei servizi e delle autorità che hanno accesso a Infostar viene aggiunto fedpol.
34 RS 142.51
35 RS 43.1
36 RS 210