Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine

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Sezione 5 Infrastruttura di fiducia

Osservazioni preliminari

Alla Confederazione compete la gestione e lo sviluppo di un’infrastruttura informatica in grado di emettere, impiegare, gestire, convalidare e revocare mezzi di autenticazione elettronici. Alla base di tale infrastruttura vi è una serie di regolamenti, procedure, piani ed elementi infrastrutturali, accettati e utilizzati da una vasta platea, che assicurano la fiducia nei processi digitali e la loro conformità. In tale contesto, la Confederazione realizza e gestisce l’infrastruttura informatica nell’interesse del Paese ai sensi dell’articolo 81 Cost. La presente sezione si discosta dunque da un’interpretazione rigorosa dell’articolo 81 Cost. secondo cui le opere pubbliche sono materiali o fisiche come un edificio o una galleria. Visto il progresso tecnico ed economico, la nozione di «opera pubblica» va interpretata in modo più vicino ai recenti sviluppi30, ossia comprendente anche opere immateriali o non tangibili, come un sistema informatico o un sistema di comunicazione di dimensioni paragonabili all’infrastruttura di fiducia proposta.

L'obiettivo di tale infrastruttura è permettere l’emissione e l’impiego dell’Id-e e di altri mezzi di autenticazione elettronici. Una simile apertura del sistema è necessaria alla luce degli sviluppi tecnici ed economici su scala internazionale ed europea.

Non è ancora stato stabilito quali servizi dell’Amministrazione federale saranno responsabili della creazione e della gestione dei vari elementi dell’infrastruttura di fiducia. Per questa ragione, nella sezione 5 si parla ancora genericamente di «Confederazione». Questo aspetto andrà chiarito in base alle esperienze con i progetti pilota e definito al momento di elaborare il messaggio.

L'infrastruttura di fiducia si compone degli attori e degli elementi seguenti:

Art. 17 Registro di base

Cpv. 1

La Confederazione mette a disposizione delle autorità e dei privati interessati un registro di base che rappresenta una componente essenziale dell’infrastruttura di fiducia e costituisce il primo elemento dell’ancora di fiducia del sistema. Tale registro permette a un verificatore di controllare l’autenticità e l’integrità dei mezzi di autenticazione elettronici, rilasciati dall’emittente, che gli sottopone il titolare.

Il registro può basarsi sulla tecnologia distribuita (distributed ledger technology, DLT), ad esempio mediante blockchain. Tuttavia, la scelta della soluzione tecnica non è disciplinata dall’avamprogetto, che rimane, per quanto possibile, neutrale in merito agli aspetti tecnici (cfr. commento all’art. 1 lett. c).

Cpv. 2

Le informazioni inserite nel registro di base comprendono: gli identificativi degli emittenti, le chiavi crittografiche di questi ultimi per poter verificare sia i loro identificativi sia l’autenticità e l’integrità dei mezzi di autenticazione elettronici, e le indicazioni sui mezzi di autenticazione elettronici revocati. Il registro di base contiene questi dati sotto forma di sequenza di segni alfanumerici da cui non è possibile trarre conclusioni sull’identità degli emittenti e dei verificatori. Inoltre il registro di base non contiene gli indirizzi, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail o altre coordinate degli emittenti e dei verificatori e neppure i dati personali dei titolari.

30 Cfr. n. 3.1.