Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine

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statali specializzate. In questo modo vi è inoltre la garanzia che la Confederazione gestisca l’intera infrastruttura di fiducia all’interno dell’Amministrazione federale.

L’Ufficio federale dell’informatica e delle telecomunicazioni (UFIT) assumerà probabilmente il ruolo principale nella gestione dell’infrastruttura di fiducia.

Art. 25 Progresso tecnico

Cpv. 1

Il progresso tecnico è in rapida evoluzione e la tecnologia continuerà a evolversi anche dopo l’entrata in vigore dell’avamprogetto. Per garantire che quest’ultimo sia attuato, il presente capoverso delega al Consiglio federale la competenza di emanare, mediante ordinanza, disposizioni complementari che permettano di adeguare l’infrastruttura di fiducia al progresso tecnico e di garantire che essa continui a soddisfare gli obiettivi definiti dalla presente legge.

Cpv. 2

Per diversi motivi, le disposizioni complementari possono richiedere l’introduzione di una base legale formale. Per esempio, secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera a nLPD, non basta prevedere il trattamento di dati personali degni di particolare protezione in un’ordinanza, ma è necessaria una base legale in una legge in senso formale. In questo caso, le disposizioni decadono: se, due anni dopo la loro entrata in vigore, il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale un progetto di base legale; se l’Assemblea federale respinge tale progetto oppure quando entra in vigore la base legale prevista.

Sezione 6 Emolumenti

Art. 26

Cpv. 1

Gli emittenti e i verificatori verseranno un emolumento per l’iscrizione dei dati (l’identificativo, il materiale crittografico e le revoche dei mezzi di autenticazione elettronici) nel registro di base e nel sistema di conferma degli identificativi.

Poiché l’importo dell’emolumento non è previsto nella legge, sarà successivamente definito nell’ordinanza. A tale riguardo, il legislatore si baserà sugli importi già fissati nelle pratica32.

Cpv. 2

Se il Consiglio federale decide di introdurre il sistema per le copie di sicurezza di cui all’articolo 20, potrà prevedere per via di ordinanza un emolumento per il suo utilizzo.

Cpv. 3

Il Consiglio federale disciplinerà per via di ordinanza la riscossione degli emolumenti conformemente all’articolo 46a della legge del 21 marzo 199733 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

Cpv. 4

Le restanti prestazioni fornite dalla Confederazione in base alla presente legge sono esenti da emolumenti; il che significa che non viene prelevato alcun emolumento né per l’emissione dell’Id-e, né per il suo utilizzo e la sua verifica. Inoltre sono gratuiti l’utilizzo del portafoglio elettronico emesso dalla Confederazione, la lettura del registro di base e l’utilizzo del meccanismo di conferma dell’identificativo.

Con la rinuncia parziale alla riscossione di emolumenti si intende favorire l’impiego e la diffusione dell’Id-e. La Confederazione è molto interessata al fatto che l’Id-e sia sempre più utilizzato; in questo modo infatti lo scambio tra autorità e privati viene semplificato.

Sezione 7 Accordi internazionali

Art. 27

Dati i suoi stretti rapporti commerciali e sociali con la maggior parte dei Paesi membri dell’UE, la Svizzera ha tutto l’interesse ad essere integrata prima o poi nel sistema europeo per l’interoperabilità dei mezzi d’identificazione elettronici ed eventualmente in altri sistemi stranieri. Per poterlo fare è necessario un accordo internazionale. L’articolo delega al Consiglio federale la competenza sia di concludere accordi internazionali, destinati a facilitare l’impiego e il riconoscimento a livello internazionale dell’Id-e, sia di adottare le disposizioni esecutive necessarie. Un simile accordo permetterebbe di garantire il mutuo riconoscimento del sistema d’identificazione svizzero e di quelli notificati secondo il regolamento eIDAS o adottati da alcuni Stati membri dell’UE o da Stati terzi.

Sezione 8 Disposizioni finali

32 Si rimanda, a titolo di esempio, alle indicazioni fornite dalla fondazione Sovrin: Write To The Sovrin Public Ledger

33 RS 172.010