Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine

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4. Legge federale dell'11 aprile 188937 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Come illustrato nei commenti agli articoli 9 e 28, questioni come l’obbligo di riconoscere un Id-e o le conseguenze giuridiche dell’impiego di tale mezzo non possono essere disciplinate in modo generale nella legge sull’Id-e la quale riporta solo determinati ambiti giuridici a titolo esemplificativo. In sede di consultazione si dovrà analizzare se anche altri ambiti giuridici richiedono disposizioni analoghe.

Art. 8a cpv. 2bis

Per richiedere un estratto del registro delle esecuzioni vi sono varie possibilità: presentarsi allo sportello dell’ufficio d’esecuzione oppure inviare una domanda scritta per posta o per via elettronica su uno dei portali messi a disposizione dalla Confederazione, dai Cantoni o dall’economia privata. Se la domanda riguarda una terza persona, è necessario, secondo l’articolo 8a capoverso 1 LEF, rendere verosimile un interesse. Per ottenere un cosiddetto estratto personale, il richiedente deve identificarsi spedendo ad esempio una fotocopia della carta d’identità o del passaporto. Richiedendo l’estratto su un portale online è possibile semplificare la procedura di ordinazione per tutti i soggetti coinvolti se il richiedente può identificarsi presentando un Id-e. Inoltre la qualità dell’identificazione è decisamente migliore rispetto a una fotocopia più o meno leggibile (e facilmente falsificabile) di una carta d’identità o di un passaporto.

Art. 33a cpv. 2bis

Ai sensi dell’articolo 33a capoverso 1 LEF, un atto scritto può essere trasmesso per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza. L’atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata (art. 33a cpv. 2 LEF) grazie alla quale l’atto può essere chiaramente attribuito a una persona fisica. Poiché questa attribuzione univoca può essere garantita anche presentando un Id-e, sui portali online della Confederazione o di un Cantone si potrebbe rinunciare all’apposizione di una firma elettronica qualificata. In questo modo si semplifica la procedura per tutti i soggetti interessati.

5. Legge federale del 19 giugno 201538 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)

Art. 7

La presente modifica sostituisce l’espressione «identità elettronica», di cui all’articolo 7 LCIP, con «strumento d’identificazione». L’espressione «strumento d’identificazione» corrisponde meglio al senso del presente articolo. Inoltre occorre evitare qualsiasi tipo di confusione con il presente avamprogetto che disciplina i termini legali del mezzo d’identificazione elettronica statale. Quest’ultimo certifica sotto forma elettronica l’identità di una persona e non è uno strumento di autenticazione per poter accedere a un servizio o a un’applicazione. Per ragioni di chiarezza, conviene mantenere una distinzione terminologica tra le due leggi e modificare la LCIP.

Art. 11 lett. c

Secondo l’attuale sistema della LCIP gli strumenti d’identificazione elettronici per accedere alla cartella informatizzata del paziente sono emessi da privati che devono essere certificati da un organismo riconosciuto. A lungo termine anche questi strumenti d’identificazione verranno rilasciati dalla Confederazione; l’obiettivo è tener conto anche nell’ambito della LCIP della volontà politica, espressa dal popolo nel respingere la legge sull’eID alla votazione del 7 marzo 2021, di non demandare tale compito ai privati.

Se la Confederazione si assume tale compito, dovrà soddisfare i requisiti posti dalla legislazione sulla cartella informatizzata del paziente, ma non sarà più necessaria una certificazione del competente servizio federale, pertanto se ne dovrebbe fare a meno. Poiché gli strumenti privati di identificazione per accedere alla cartella informatizzata del paziente continueranno ad essere impiegati nel periodo di transizione, l’articolo 11 lettera c ora stabilisce che gli emittenti privati di strumenti di identificazione devono continuare a essere certificati.

6. Legge del 18 marzo 201639 sulla firma elettronica (FiEle)

Art. 9 cpv. 4bis

Chi chiede il rilascio di una firma elettronica deve presentarsi di persona. Quest’obbligo viene a cadere se l’identità è dimostrata con un mezzo di identificazione elettronico ai sensi della presente legge. Il Consiglio federale può prevedere mediante un’ordinanza che la presenza del richiedente non sia necessaria se quest’ultimo prova, con la debita affidabilità, la sua identità in altro modo.

7. Legge federale del …40 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)

37 RS 210

38 RS 816.1

39 RS 943.03

40 FF 2022 805