Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine

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che rispettasse il principio della «privacy by design», il principio della minimizzazione dei dati e la registrazione decentralizzata dei dati (come la registrazione dei dati dei documenti d’identità presso gli utenti). Le mozioni sono state accettate il 14 settembre 2021 dal Consiglio nazionale, secondo quanto proposto dal Consiglio federale. Non sono ancora state discusse nel Consiglio degli Stati.

Nel quadro della sua elaborazione, sono stati presi in considerazione anche gli interventi parlamenti seguenti:

– interpellanza Andrey 21.3310 «La carta d'identità come componente di una futura soluzione Ie». Il 26 maggio

2021, il Consiglio federale ha risposto alle domande poste nell’interpellanza. Il dibattito è stato rimandato perché le risposte non erano soddisfacenti.

– interpellanza Graf-Litscher 21.3718 «Identità elettroniche auto-sovrane». Il 18 agosto 2021, il Consiglio federale

ha risposto alle domande, mentre il 1° ottobre 2021 il Consiglio nazionale ha deciso di liquidare l’interpellanza.

2 Confronto con il diritto straniero, in particolare europeo

L’Unione europea (UE) ha avviato una serie di riforme in materia di identificazione elettronica. Il Consiglio federale ritiene necessario tener conto di questi sviluppi nella pertinente riflessione condotta a livello nazionale. Il 3 giugno 2021, la Commissione europea ha adottato una proposta6 che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento eIDAS)7 e introduce un quadro giuridico per un’identità digitale europea. In base al nuovo regolamento, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli Stati membri offrono ai cittadini e alle imprese portafogli elettronici che collegano la loro identità elettronica nazionale agli attestati di altri attributi personali (come la licenza di condurre, un diploma, un conto bancario). Questi portafogli potranno essere forniti dalle autorità pubbliche o da enti privati riconosciuti dagli Stati membri. A fine giugno 2022 si terrà un dibattito presso la commissione responsabile (ITRE) del Palamento europeo. Il voto in commissione è fissato per ottobre 2022 mentre quello al plenum per novembre 2022.

Per realizzare l’iniziativa entro tempi opportuni, la proposta è accompagnata da una raccomandazione. La Commissione ha infatti esortato gli Stati membri ad istituire un pacchetto di strumenti comune entro ottobre 2022 e ad avviare immediatamente i lavori preparatori necessari. Il pacchetto di strumenti comprenderà un’architettura tecnica nonché una serie di norme comuni e di linee guida sulle buone pratiche.

Il quadro definito dalla Commissione europea si fonda sui principi dell’identità autogestita (SSI), ma non dà indicazioni su come attuare tali principi sotto il profilo tecnico. Da settembre 2021, gli Stati membri stanno negoziando direttamente tra loro le norme tecniche.

La Svizzera non è giuridicamente tenuta a recepire il regolamento dell’Unione europea né i suoi sviluppi successivi. Tuttavia, visti gli stretti rapporti commerciali e sociali che intrattiene con la maggior parte dei Paesi membri dell’UE, ha tutto l’interesse a introdurre un sistema di identità elettronica interoperabile con quello dell’UE. L’avamprogetto prevede che il Consiglio federale possa concludere accordi internazionali per il riconoscimento all’estero dell’Id-e svizzero e il riconoscimento in Svizzera degli Id-e stranieri (art. 27). A tale riguardo l’Id-e statale svizzero mira a ottenere il riconoscimento almeno del livello di garanzia significativo. In questo modo sarà possibile arrivare a un riconoscimento reciproco in particolare con l’UE. L’avamprogetto è stato redatto in modo da essere compatibile con la pertinente legislazione europea.

3 Il progetto a grandi linee

3.1 Normativa proposta

L’avamprogetto prevede l’introduzione di un’identità elettronica statale, gratuita e volontaria, per i titolari di un documento d’identità rilasciato dalle autorità svizzere. In tale contesto lo Stato continua a svolgere il suo compito principale di verifica dell’identità di una persona e di rilascio del relativo mezzo di identificazione elettronico. Come chiesto dagli autori delle mozioni presentate al Consiglio nazionale, l’avamprogetto persegue un approccio fondato sui principi della protezione dei dati fin dalla progettazione, della minimizzazione dei dati e del loro salvataggio decentralizzato.

La normativa proposta prevede inoltre l’introduzione di un’infrastruttura statale di fiducia che permetta agli attori dei settori pubblico e privato8 di emettere e utilizzare mezzi di autenticazione elettronici. In tale contesto, la Confederazione gestirà i sistemi di base necessari (registro di base, sistema di conferma degli identificativi) e offrirà un portafoglio elettronico statale dove conservare l’Id-e e gli altri mezzi di autenticazione elettronici. I titolari del portafoglio potranno presentare il loro Id-e e gli altri mezzi di autenticazione in modo sicuro e trasparente. Una simile apertura del sistema permetterà di promuovere la diffusione e l’impiego di tali mezzi nonché di aumentare la fiducia di cui godono i processi digitali presso la popolazione.

6 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea, COM (2021) 281 final, 3 giugno 2021.

7 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

8 Secondo l’art. 18 cpv. 2, il Coniglio federale potrà prevedere che la Confederazione confermi anche gli identificativi e le chiavi crittografiche degli emittenti e dei verificatori privati.