Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine
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Un’infrastruttura elettronica di fiducia gestita dalla Confederazione è uno sviluppo nuovo e importante. Il progetto è il risultato di un’innovativa procedura partecipativa comprendente una consultazione informale, dibattiti pubblici e un forum dedicato online; inoltre integra l’esperienza acquisita nel quadro di progetti pilota con altri uffici e gli scambi intercorsi con altri Paesi.
L’aspetto dell’impiego dell’Id-e nei vari settori sarà esaminato in occasione della consultazione esterna; l’avamprogetto lo disciplina solo a titolo indicativo (cfr. modifica di altri atti normativi: LEF e LDEP).
3.2 Armonizzazione tra compiti e finanze
Gli aspetti relativi all’armonizzazione tra compiti e finanze saranno analizzati al termine della consultazione. È stata fatta una stima iniziale dei costi (cfr. 5.1 Risorse relative alle finanze e all’effettivo del personale).
3.3 Attuazione
Le disposizioni esecutive necessarie per attuare la presente legge saranno disciplinate a livello di ordinanza (cfr. art. 27 e i relativi commenti).
4 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’avamprogetto si fonda sugli articoli 38 capoverso 1, 81 e 121 capoverso 1 della Costituzione.
Trattandosi dell’identità elettronica statale, l’avamprogetto si fonda sugli articoli 38 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione svizzera (Cost; RS 101). L’articolo 38 capoverso 1 conferisce alla Confederazione la competenza di disciplinare l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, mentre l’articolo 121 capoverso 1 le attribuisce quella di legiferare sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo. Sebbene i due articoli non si riferiscano esplicitamente ai documenti d’identità, è evidente che riconoscono alla Confederazione la facoltà di disciplinare i documenti d’identità richiesti anche se questi non sono utilizzati esclusivamente per dimostrare la cittadinanza dei cittadini svizzeri e lo status di soggiorno dei cittadini stranieri. Fondandosi su questi due articoli, la legge del 22 giugno 20019 sui documenti d’identità (LDI) e la legge del 16 dicembre 200510 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) assegnano alla Confederazione la competenza di rilasciare rispettivamente i documenti d’identità ai cittadini svizzeri e i permessi ai cittadini stranieri. Dal momento che l’Id-e statale serve a dimostrare la propria identità nel mondo virtuale, è giustificato fondare l’avamprogetto sulle stesse basi costituzionali su cui si basa la certificazione ufficiale dell’identità, della cittadinanza e dello status dei cittadini stranieri.
La competenza di creare un’infrastruttura di fiducia su cui fondare l’Id-e si rifà all’articolo 81 Cost. che permette alla Confederazione di realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione, nell’interesse del Paese o di una sua parte. Viceversa sostenere la realizzazione e la gestione di opere di terzi non può basarsi sull’articolo 81, ma al limite su una competenza federale. Le «opere pubbliche», oggetto dell’articolo costituzionale, sono tradizionalmente di natura fisica (p. es. una galleria). Tuttavia, secondo la perizia dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) sulla cooperazione a livello di TIC tra la Confederazione e i Cantoni11, «[z]usammengefasst wäre es nach einem in der Lehre teilwiese befürworteten Ansatz möglich, grössere Informatikvorhaben und andere Elemente zur Schaffung einer einheitlichen elektronischen Verwaltungslandschaft unter dem Werkbegriff von Art. 81 BV zu subsumieren»12 (ndt.: in sintesi sarebbe possibile, secondo un approccio sostenuto in parte anche dalla dottrina, far rientrare nel concetto di «opera» di cui all’art. 81 Cost. anche progetti informatici più ampi e altri elementi necessari alla costituzione di un panorama amministrativo elettronico uniforme). In effetti, seguendo l’interpretazione evolutiva e teleologica di Lendi13 e di Biaggini14, le «opere pubbliche» possono essere anche immateriali o non tangibili come un sistema informatico o un sistema di comunicazione realizzato nell’interesse della Svizzera. Il Consiglio federale concorda con questa interpretazione e ritiene pertanto ammissibile fondare sull’articolo 81 un avamprogetto volto a introdurre un’infrastruttura di fiducia in grado di emettere, utilizzare e convalidare diversi mezzi di autenticazione elettronici (compreso l’Id-e). In tale contesto, va ricordato che l’articolo 81 Cost. non conferisce alla Confederazione la competenza di emanare e imporre norme tecniche e organizzative vincolanti per una collaborazione a livello di TIC tra la Confederazione e i Cantoni15.
L’avamprogetto disciplina determinati aspetti di diritto civile relativi ai rapporti tra gli emittenti e i titolari di un Id-e tra i verificatori e i titolari di un Id-e. Tuttavia, data l’importanza accessoria di tali rapporti, l’ingresso non cita l’articolo 122 capoverso 1 Cost. che stabilisce la competenza della Confederazione in materia di diritto civile.
9 RS 143.1
10 RS 142.20
11 DFGP, Ufficio federale di giustizia, Rechtsgrundlagen für die IKT-Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen, Gutachten del 22 dic. 2011, JAAC 2012.1 (pagg. 1 – 17, edizione del 1° mag. 2021(disponibile solo in tedesco).
12 Ibid, pag. 8.
13 Ibid; Lendi, Martin, in St. Galler Kommentar, 2a ed. 2008, art. 81 marg. 6
14 Ibid; Biaggini, Giovanni in BV-Kommentar, Zurigo 2007, art. 81 marg. 2, criticato da Markus Kern nel Basler Kommentar, marg. 6 e 9.
15 Ibid; Biaggini, G., ibid, art. 81 marg. 3