Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine
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servizi, la cui denominazione e organizzazione è di loro competenza cantonale, incaricati di fornire assistenza agli interessati. Poiché detti servizi forniranno un supporto di carattere generale e non legato esclusivamente all’Id-e, il loro impatto sarà relativamente basso.
5.3 Ripercussioni per l’economia
Il Consiglio federale intende contribuire in modo opportuno alla digitalizzazione della società svizzera. In tale ottica, ha adottato una serie di misure volte principalmente ad adattare il quadro legale o a creare le infrastrutture necessarie.
L’introduzione di un mezzo di identificazione elettronico e l’infrastruttura di fiducia sono elementi chiave per realizzare un ampio ecosistema di mezzi di autenticazione elettronici che garantisca affidabilità e sicurezza nelle transazioni digitali. Effettuare elettronicamente le transazioni complesse con lo Stato o tra partner privati ne aumenta l’efficienza.
5.4 Ripercussioni per la società
La digitalizzazione della società avanza rapidamente: un numero crescente di transazioni può ormai svolgersi online e l’obbligo di presentarsi di persona è sempre meno richiesto. In futuro si potranno probabilmente eseguire compiti sempre più diversi per via elettronica e preferibilmente mediante lo smartphone. Sebbene i mezzi di comunicazione per farlo non manchino, non è ancora possibile creare, gestire e presentare mezzi di autenticazione elettronici che siano sufficientemente funzionali e accettati dalla maggior parte dei prestatori di servizi. L’infrastruttura di fiducia della Confederazione intende colmare questa lacuna creando un ecosistema che permetta di emettere, utilizzare e presentare mezzi di autenticazione elettronici in modo sicuro. Si tratta di un insieme di standard, processi, strategie ed elementi infrastrutturali che garantiscono la fiducia nei processi digitali e la loro conformità, ossia di un insieme di componenti accettate e utilizzate da un vasto pubblico. Le transazioni elettroniche nei settori pubblico e privato potranno essere eseguite in modo più efficiente e sicuro nel rispetto dei requisiti fissati nella nLPD. Una simile infrastruttura permette di aumentare sia l’interconnessione tra diversi attori sia il livello di fiducia di cui beneficiano transazioni di questo tipo.
Per quanto riguarda l’Id-e, uno dei suoi principali vantaggi è permettere al titolare di presentare i propri dati a un interlocutore su Internet. Da un lato, il titolare ha un maggiore controllo sui propri dati e dall’altro maggiore responsabilità, in termini di dovere di diligenza, nell’ambito delle transazioni elettroniche. La portata di questa responsabilità come anche le sue conseguenze saranno definite più precisamente a livello di ordinanza. Inoltre, possedere un Id-e richiede un certo livello di conoscenze del suo sistema di funzionamento. Il dibattito pubblico sull’avamprogetto di legge permetterà di avviare presso la popolazione svizzera una prima alfabetizzazione digitale sull’argomento.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La competenza di disciplinare l’Id-e, gli altri mezzi di autenticazione elettronici e l’infrastruttura di fiducia si basa sugli articoli 38 capoverso 1, 81, 95 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Cost.
Trattandosi del mezzo di identificazione elettronico statale, l’avamprogetto si basa sugli articoli 38 capoverso 1 e 121 capoverso 1 Cost. L’articolo 38 capoverso 1 conferisce alla Confederazione la competenza di disciplinare l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, mentre l’articolo 121 capoverso 1 le attribuisce quella di legiferare sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo. Sebbene i due articoli non si riferiscano esplicitamente ai documenti d’identità, la Confederazione deve avere la facoltà di disciplinare i documenti d’identità richiesti anche se questi non sono utilizzati esclusivamente per dimostrare la cittadinanza dei cittadini svizzeri o lo status di soggiorno dei cittadini stranieri. Poiché l’Id-e statale sostituirà questi documenti in determinati settori d’attività, è legittimo fondare il presente progetto di legge su queste basi costituzionali per quanto riguarda l’attestazione ufficiale dell’identità, della cittadinanza e dello status di soggiorno degli stranieri.
La competenza di creare un’infrastruttura di fiducia è disciplinata all’articolo 81 Cost. che permette alla Confederazione di realizzare e gestire, nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, opere pubbliche o di sostenerne la realizzazione. Le «opere pubbliche», oggetto di questa disposizione, sono tradizionalmente di natura fisica (p. es. una costruzione o una galleria). Tuttavia, seguendo l’interpretazione evolutiva e teleologica di Lendi41 e di Biaggini42, le «opere pubbliche» possono essere anche immateriali o non tangibili, come un sistema informatico o un sistema di comunicazione di dimensioni paragonabili all’infrastruttura di fiducia proposta. Pertanto sarebbe possibile fondare sull’articolo 81 un avamprogetto che mira a introdurre un’infrastruttura di fiducia in grado di emettere e convalidare diversi mezzi di autenticazione elettronici. Al riguardo, va ricordato che l’articolo 81 Cost, non conferisce alla Confederazione la competenza di emanare e imporre standard tecnici e operativi vincolanti per la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni43 in materia di TIC.
41 DFGP, Ufficio federale di giustizia, Rechtsgrundlagen für die IKT-Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen, Gutachten del 22 dic. 2011, JAAC 2012.1 (pagg. 1 - 17), edizione del 1° mag. 2012, pag. 8; Lendi, Martin, nel St. Galler Kommentar, 2a ed. 2008, art. 81 nota marg. 6
42 Ibid; Biaggini, Giovanni in BV-Kommentar, Zurigo 2007, art. 81 nota marg. 2, criticato da Markus Kern nel Basler Kommentar, Nota marg. 6 e 9.
43 Ibid; Biaggini, G., ibid, art. 81 nota marg. 3