Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine
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evidenziato dalla strategia «Svizzera digitale»24 e dalla strategia di e-government Svizzera 2020-202325. L’obbiettivo è da un lato sostenere gli investimenti della Confederazione per implementare l’Id-e e dall’altro contribuire a diffondere tale strumento nell’ambito dell’e-government; a trarne profitto non saranno soltanto la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, che potranno risparmiare a medio termine, ma anche la popolazione svizzera.
Gli aspetti legati all’impiego dell’Id-e e le relative conseguenze giuridiche non sono materia del presente avamprogetto. Questi aspetti vanno regolati in modo specifico per ciascun settore. L’avamprogetto affronta in particolare il caso della cartella informatizzata del paziente e quello delle esecuzioni e del fallimento. In sede di consultazione saranno esaminati altri scenari ed eventualmente l’avamprogetto sarà completato.
Art. 10 Presentazione dell’Id-e
Secondo l’articolo, il titolare di un Id-e non è obbligato a presentarlo quando interagisce nel mondo reale. Pur riconoscendo i vantaggi offerti dall’Id-e, non si tratta di escludere la possibilità di presentare un documento d’identità fisico. Di conseguenza se è possibile identificare una persona mediante un documento d’identità nell’ambito di una procedura che richiede la presenza di tale persone, l’esibizione dell’Id-e (o parti di esso) può essere richiesta solo a titolo supplementare.
Art. 11 Sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’Id-e
Cpv. 1
fedpol gestirà un sistema d’informazione che tratterà i dati d’identificazione personale di cui all’articolo 2. Detto sistema permetterà di raccogliere le domande dei richiedenti e di garantire l’esecuzione dei compiti di fedpol nell’ambito dell’emissione e della revoca di un Id-e.
Cpv. 2
Il sistema d’informazione contiene i dati di cui all’articolo 2 capoverso 3 e le informazioni sulla revoca di un Id-e. Inoltre vi sono conservati anche i dati, detti secondari, generati durante il processo di verifica dell’identità e la procedura di emissione dell’Id-e e necessari per scopi d’analisi statistica, di assistenza e di prevenzione degli abusi. I dati d’identificazione personale sono consultati direttamente nei registri federali e non sono memorizzati nel sistema (cfr. cpv. 3).
Cpv. 3
Al fine di emettere l’Id-e, il sistema d’informazione potrà consultare i seguenti registri di persone gestiti a livello federale:
− il sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA);
− il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
− il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) previsto all’articolo 39 del Codice civile (CC)26 e all’articolo 6a dell’ordinanza del 28 aprile 200427 sullo stato civile (OSC);
− il registro centrale dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC-UPI) previsto all’articolo 71 della legge del 20 dicembre 194628 su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS).
fedpol potrà così adempiere i compiti necessari per emettere un Id-e in modo automatizzato. Su questa base fedpol può verificare l’identità del richiedente e comunicargli i dati elencati all’articolo 2 capoverso 3 attraverso un canale sicuro. I dati consultati non sono né duplicati né salvati nel sistema d’informazione di fedpol.
Cpv. 4
Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza i termini di conservazione delle varie categorie di dati. I dati di cui ai capoversi 2 e 3 possono essere conservati al massimo per cinque anni dopo la scadenza dell’Id-e. La conservazione dei dati intende permettere di esaminare eventuali casi di abuso.
Sezione 3 Altri mezzi di autenticazione elettronici
Art. 12 Emissione
Cpv. 1
Le autorità e i privati (cfr. i limiti di cui all’art. 18 cpv. 3) possono utilizzare l’infrastruttura di fiducia della Confederazione di cui alla sezione 5 per emettere mezzi di autenticazione elettronici diversi dall’Id-e statale il cui rilascio compete esclusivamente a fedpol. Si tratta di una disposizione potestativa che non obbliga né le autorità né i privati a servirsi di tale infrastruttura. Inoltre, il capoverso non pone limitazioni ai tipi di mezzi di autenticazione elettronici che possono essere emessi e mira ad aprire l’infrastruttura di fiducia a diversi attori e a permettere loro di emettere mezzi di autenticazione elettronici di vario genere.
Cpv. 2
24 Cfr. www.uvek.admin.ch > Comunicazione > Svizzera digitale»
25 Cfr. www.amministrazione-digitale-svizzera.ch/application/files/5616/3636/7740/E-Government-Strategie-Schweiz-2020-
2023_I_def.pdf.
26 RS 210
27 RS 211.112.2
28 RS 831.10