Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine
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I mezzi di autenticazione elettronici comprendono diversi dati. Oltre al contenuto di base stabilito dall’emittente, devono contenere anche l’identificativo dell’emittente e la data di emissione.
Art. 13 Revoca
L’articolo riflette la prassi attuale secondo cui gli emittenti possono revocare i mezzi di autenticazione elettronici da loro emessi. Né le autorità né le persone fisiche possono revocare mezzi di autenticazione elettronici emessi da altri. Inoltre l’articolo elenca una serie di requisiti applicabili alla revoca dell’Id-e. L’obiettivo è attuare determinati standard minimi comuni per proteggere il titolare dei mezzi di autenticazione elettronici nel caso in cui il contratto concluso con l’emittente, il diritto cantonale o il diritto delle obbligazioni non preveda standard simili. La disposizione permette così al titolare o al rappresentante di un minore con meno di 14 o di una persona sotto curatela generale di chiedere la revoca rispettivamente del proprio mezzo d’identificazione o di quello di cui è titolare la persona che rappresenta. Inoltre l’emittente è tenuto a revocare il mezzo di autenticazione elettronico se vi è un fondato sospetto di un impiego abusivo di tale mezzo. Prima di procedere alla revoca, l’emittente verifica le informazioni che ha ricevuto. Un mezzo di autenticazione elettronico revocato non può più essere riattivato: l’interessato deve presentare una nuova domanda presso l’emittente.
Sezione 4 Utilizzo di mezzi di autenticazione elettronici
Art. 14 Forma e conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici
Il titolare riceve il mezzo di autenticazione elettronico come pacchetto di dati memorizzato su un supporto tecnico di proprietà del titolare ed è totalmente sotto il controllo di quest’ultimo (i terzi non possono accedervi). L’avamprogetto non prevede alcun requisito in merito ai supporti tecnici su cui conservare il mezzo di autenticazione elettronico; la scelta di tale supporto spetta al titolare.
Art. 15 Trasferibilità dei mezzi di autenticazione elettronici
Cpv. 1
Un mezzo di autenticazione elettronico personalizzato (rilasciato a una persona fisica) non può essere trasferito a terzi29. Il divieto sancito dal capoverso riflette la crescente pratica degli emittenti di evitare gli abusi rilasciando mezzi di autenticazione elettronici personalizzati. Questa misura di protezione degli utenti è particolarmente importante nel contesto di un’infrastruttura di fiducia messa a disposizione dalla Confederazione.
Cpv. 2
Se si cambia supporto tecnico (smartphone, computer, ecc.), in genere è possibile ripristinare le applicazioni installate sul vecchio supporto. La Confederazione potrà offrire la stessa possibilità ai titolari di mezzi di autenticazione elettronici istituendo il sistema per le copie di sicurezza di cui all’articolo 21. In questo modo il titolare di simili mezzi potrà facilmente scaricare su un nuovo supporto quelli che aveva sul vecchio apparecchio. Il trasferimento dei mezzi di autenticazione elettronici nel sistema per le copie di sicurezza di cui all’articolo 21 permetterà di offrire questa possibilità di ripristino rapido ai titolari. Il capoverso delega al Consiglio federale la competenza di emanare le prescrizioni tecniche richieste per il trasferimento dei mezzi di autenticazione elettronici nel sistema per le copie di sicurezza.
Art. 16 Presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici
Cpv. 1
Il titolare di un mezzo di autenticazione elettronico non è obbligato a presentarlo integralmente, egli è libero di decidere quali parti di tale mezzo o quali informazioni deducibili da esso trasmettere al verificatore affinché quest’ultimo proceda alla verifica richiesta nel caso concreto. L’avamprogetto non prevede alcun requisito concernente la categoria di dati che vanno comunicati al momento del controllo dei mezzi di autenticazione elettronici; questa decisione è di competenza dei verificatori. Ne consegue che il margine di manovra del titolare è quindi limitato dai requisiti posti dai verificatori nel quadro del processo di verifica. Se il titolare decide di non trasmettere gli elementi richiesti, non potrà far valere il suo mezzo di autenticazione elettronico. La legge sulla protezione dei dati pone tuttavia una serie di limiti a ciò che i verificatori possono chiedere al titolare di un mezzo di autenticazione elettronico, in particolare sono tenuti a rispettare il principio della finalità, della proporzionalità e della minimizzazione dei dati. Ciò significa che i verificatori possono trattare esclusivamente i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Trattandosi di principi generali relativi alla protezione dei dati personali che si applicano indipendentemente dalla presente legge, non è necessario menzionarli in modo esplicito nell’avamprogetto.
Cpv. 2
I sistemi elencati alla sezione 5 non permettono all’emittente di accedere alle informazioni concernenti la presentazione e la verifica di un mezzo di autenticazione elettronico. Sono infatti impostati in modo tale da non permette tecnicamente un tale accesso.
Cpv. 3
Nella misura del possibile, il gestore dei sistemi di cui alla sezione 5 non è a conoscenza del contenuto dei mezzi di autenticazione elettronici. Questi sistemi sono impostati in modo tale che sia impossibile dedurre qualsiasi informazione sull’impiego di tali mezzi nonché sulle autorità e sulle persone private coinvolte.
29 Per la presentazione dei mezzi di prova elettronici, cfr. l’art. 16.