Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

la possibilità di riconoscere l’Id-e rilasciato a un cittadino straniero: ogni Id-e include dati sul documento d’identità impiegato per la sua emissione. Se è giustificato ed espressamente previsto dalla legge, si può limitare l’accesso a determinati servizi ai cittadini stranieri, titolari di un permesso, la cui identità non ha potuto essere verificata in modo affidabile.

Infine, per motivi di efficacia e rapidità, la procedura per ottenere l’Id-e si fonda sulla presentazione di un documento d’identità svizzero valido. È stata inoltre presa in considerazione un’ulteriore verifica dell’identità del richiedente, ma questa possibilità è stata abbandonata per ragioni di costo, praticità e rapidità. Questo approccio, infatti, sarebbe stato più oneroso che l’ottenimento di un documento d’identità.

Art. 4 Emissione

Osservazione preliminare

Per ottenere un Id-e si fa domanda a fedpol che avvia la procedura di emissione dopo aver verificato i requisiti personali di cui all’articolo 3.

Cpv. 1

Non vi è l’obbligo di avere un Id-e; chi desidera averlo, deve farne domanda a fedpol. La domanda deve essere presentata dal futuro titolare dell’Id-e (richiedente) o dal suo rappresentante legale (cfr. cpv. 2, per i minori di 14 anni e le persone sotto curatela generale). Il ricorrente o il rappresentante legale potrà depositare una domanda per l’emissione di un Id-e collegandosi al sistema d’informazione di fedpol o mediante il suo portafoglio elettronico.

Cpv. 2

Secondo questa disposizione, i minori al di sotto dei 14 anni e le persone sotto curatela generale devono avere l’autorizzazione del loro rappresentante legale per ottenere l’Id-e. Il limite di età previsto per i minori si fonda sull’articolo 8 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE22, secondo cui « (...) il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni» (par. 1). Inoltre, «Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni». La Svizzera non è giuridicamente tenuta a rispettare quanto prescritto dall’articolo 8 del regolamento citato, del resto questa disposizione non è stata neppure ripresa nel quadro della riforma della legge sulla protezione dei dati. Tuttavia, la lex specialis sull’identificazione elettronica può limitare l’accesso dei minori e delle persone sotto curatela generale. Tali soggetti infatti vanno protetti in modo particolare in quanto sono meno coscienti dei rischi, delle conseguenze, delle garanzie e dei diritti legati al trattamento dei dati personali. Il limite di età per ottenere un Id-e è inferiore rispetto a quello per ottenere un documento d’identità svizzero (ossia 18 anni; art. 5 cpv. 1 LDI). Dal momento che gli adolescenti utilizzano principalmente Internet per svolgere i propri compiti quotidiani, l’avamprogetto intende permettere loro di ottenere un Id-e a partire dal momento in cui sono in grado di capire le conseguenze del trattamento dei loro dati personali. Il motivo principale di questa disposizione è proteggere i soggetti coinvolti ma anche evitare di limitare indebitamente le loro attività nel mondo virtuale.

Cpv. 3

Dopo essersi assicurato che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, fedpol verifica la sua identità confrontando le informazioni fornite dall’interessato con quelle riportate nei registri federali ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3. Se la verifica si conclude con successo, fedpol trasmette al richiedente un Id-e con i dati di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3.

Cpv. 4

Il capoverso attua i requisiti di cui all’articolo 34 capoverso 2 lettera a nLPD secondo cui, è necessaria una base legale in una legge in senso formale per permettere agli organi federali di trattare dati personali degni di particolare protezione. Secondo l’articolo 5 lettera c numero 4 nLPD, «i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona» costituiscono dati personali degni di particolare attenzione. I dati biometrici in oggetto «sono i dati relativi a caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali ottenuti grazie a un processo tecnico specifico e che permettono di identificare univocamente una persona o di confermarne l’identificazione.»23. In questo modo, il capoverso attua una base legale in senso formale che permette al Consiglio federale di prevedere, mediante un’ordinanza, l’utilizzo dell’immagine di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera g e dei dati biometrici rilevati durante l’emissione dell’Id-e. Questo modo di procedere è necessario per verificare se l’immagine registrata dal richiedente per la procedura di emissione dell’Id-e corrisponde a quella nei registri federali ISA e SIMIC.

Cpv. 5

Il Consiglio federale preciserà i dettagli della procedura di emissione in un’ordinanza nella quale fisserà in particolare lo svolgimento della procedura nonché gli standard e i protocolli tecnici applicabili alla comunicazione dei dati.

Art. 5 Revoca

22 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU L-119 del 4.5.2016, pag. 1-88.

23 Messaggio del 15 set. 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, 6012.