Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine
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zione personale, un Id-e contiene anche il numero AVS e alcuni dati supplementari creati da fedpol al momento dell’emissione dell’Id-e, ossia il numero dell’Id-e, la sua data di emissione e quella di scadenza nonché alcune informazioni sulla procedura di emissione. L’Id-e contiene anche le informazioni relative al documento d’identità utilizzato per emettere il mezzo di identificazione elettronico, ossia il numero, il tipo e la durata di validità del documento. I dettagli saranno precisati a livello di ordinanza.
In virtù dell’articolo 34 capoverso 1 nLPD, un organo federale ha diritto di trattare e di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale. Ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 nLPD, lo scopo del sistema proposto deve essere definito in modo preciso e intelligibile per gli interessati. L’avamprogetto prevede quindi norme precise che permettono a fedpol di gestire un sistema d’informazione per l’identificazione dei richiedenti. L’articolo 11 definisce la natura, il contenuto e lo scopo di questo sistema e al capoverso 2 tale articolo elenca le categorie di dati che il sistema contiene, ossia i dati di cui all’articolo 2 capoverso 3 nonché le indicazioni relative alla revoca di un Id-e. Inoltre vi sono conservati anche i dati, detti secondari, generati durante il processo di verifica dell’identità e la procedura di emissione dell’Id-e e necessari per scopi d’analisi statistica, di assistenza e di prevenzione degli abusi. I dati di identificazione personale sono consultati direttamente nei registri federali e non sono salvati nel sistema d’informazione di fedpol (cfr. cpv. 3). L'articolo 11 capoverso 3 elenca i registri federali cui fedpol avrà accesso per confrontare i dati personali. Lo scopo del sistema previsto dall’avamprogetto è permettere a fedpol di svolgere i suoi compiti in relazione all’emissione e alla revoca dei mezzi di identificazione elettronici. Inoltre, ai sensi del capoverso 5, i dati possono essere conservati nel sistema al massimo per cinque anni dopo la scadenza o la revoca dell’Id-e. Al Consiglio federale è delegata la competenza di disciplinare a livello di ordinanza i termini di conservazione delle varie categorie di dati.
L'infrastruttura di fiducia prevista dall’avamprogetto si fonda sui principi della minimizzazione dei dati, della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e del salvataggio decentralizzato dei dati. Gli elementi principali di questa infrastruttura sono disciplinati alla sezione 5 che comprende le disposizioni sul registro di base, sul sistema di conferma degli identificativi e sull’applicazione per conservare e presentare i mezzi di autenticazione elettronici. Il registro di base e il sistema di conferma degli identificativi non contengono traccia di tali mezzi; solamente il registro di base contiene informazioni legate alla loro revoca. I dati dei titolari dell’Id-e e dei mezzi di autenticazione elettronici sono scambiati solamente tra l’emittente, il titolare e il verificatore, senza intermediari. Una base legale ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 nLPD non è pertanto richiesta. L’idea alla base dell’infrastruttura di fiducia è creare un sistema nel quale i flussi di dati sono diretti e trasparenti per tutti gli utenti, in cui gli emittenti non sappiano come sono usati i mezzi di autenticazione elettronici emessi senza per questo perdere il diritto di revocarli e in cui i titolari beneficiano delle misure di sicurezza corrispondenti allo stato attuale della tecnologia.
Infine, l’articolo 28 lettera e delega al Consiglio federale anche la competenza di disciplinare a livello di ordinanza i provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell’ambito della gestione e dell’utilizzo dell’infrastruttura di fiducia.