Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 22 pagine

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L'avamprogetto di legge prevede la possibilità di revocare un Id-e nei casi elencati alle lettere a-e. Tecnicamente non è infatti possibile bloccare o sospendere un Id-e direttamente nel portafoglio elettronico del titolare vista la natura decentralizzata del sistema di emissione di un Id-e. Il titolare o il rappresentante legale di un minore al di sotto dei 14 anni o di una persona sotto curatela generale può chiedere la revoca rispettivamente del proprio Id-e o dell’Id-e della persona che rappresenta. fedpol revoca l’Id-e anche se vi è il fondato sospetto di un impiego abusivo di tale mezzo e prima di procedere alla revoca verifica le informazioni che gli sono state trasmesse. Inoltre revoca l’Id-e anche quando apprende del decesso del titolare, del ritiro del documento d’identità utilizzato per emettere l’Id-e o della modifica dei dati d’identificazione personale di cui all’articolo 2 capoverso 2. L’Id-e è revocato anche quando il titolare ne ottiene uno nuovo. Un Id-e revocato non può più essere riattivato: la persona interessata deve richiederne uno nuovo a fedpol procedendo secondo l’articolo 4 capoverso 1.

Art. 6 Durata di validità

Per ragioni di sicurezza, l’Id-e vale per un periodo limitato. Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza i requisiti relativi alla durata. Tale ordinanza dovrà anche stabilire se la durata di validità dell’Id-e debba corrispondere a quella del documento utilizzato per l’emissione dell’Id-e. La durata di validità sarà indicata nell’Id-e (art. 2 cpv. 3 lett. d). Se il documento utilizzato per emettere l’Id-e viene ritirato dalle autorità, fedpol revoca l’Id-e nel momento in cui viene a conoscenza del ritiro di tale documento (art. 5 lett. d n. 1).

Una volta scaduto, l’Id-e non può più essere utilizzato per accedere ai servizi online, ma può ancora servire per provare i dati già verificati che contiene come il nome, il cognome o l’età del titolare.

Art. 7 Dovere di diligenza

Cpv. 1

Gli obblighi di diligenza imposti dall’avamprogetto al titolare di un Id-e corrispondo a quelli da rispettare abitualmente quando si utilizza una carta di credito o una carta bancaria. Ad esempio è imprescindibile e ragionevole non rivelare un eventuale codice PIN e non conservarlo insieme al supporto dell’Id-e, attivare la protezione contro l’accesso (p. es. PIN o riconoscimento dell’impronta digitale) e installare una protezione contro i virus sul dispositivo mobile usato come supporto dell’Id-e.

Pur prendendo tutte le possibili precauzioni, l’usurpazione dell’identità non si può totalmente evitare. Andrebbero pertanto introdotte sanzioni penali adeguate per punire un tale abuso. La nLPD introduce nel Codice penale l’articolo 179decies, ossia una disposizione che punisce l’usurpazione d’identità con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Per evitare doppioni, l’avamprogetto non contiene disposizioni che sanzionano lo stesso reato.

Cpv. 2

Il titolare è tenuto a comunicare senza indugio a fedpol ogni sospetto di impiego abusivo del suo Id-e. Si può trattare di eventi verificatisi dopo la perdita del supporto su cui è conservato l’Id-e o di informazioni di terzi su un impiego inusuale dell’Id-e.

Art. 8 Servizi di contatto cantonali

La trasformazione digitale è in atto non solo a livello federale ma anche a quello cantonale e comunale. L’Id-e permette di accedere a diversi processi digitali per eseguire più facilmente transazioni online. Dal momento che determinati compiti o attività possono essere compiuti da casa propria, la presenza fisica dell’interessato non è più necessaria. Nonostante la crescente digitalizzazione della società, alcuni strati della popolazione non sono pronti ad affrontare questo cambiamento e, in caso di bisogno, preferiscono recarsi di persona dall’autorità. L’articolo prevede pertanto l’istituzione di servizi cantonali, incaricati di fornire assistenza agli interessati, la cui denominazione e organizzazione spetterà ai Cantoni. Questi servizi di contatto forniranno un’assistenza generale per vari processi di e-government e affiancheranno il supporto tecnico fornito da fedpol in merito all’emissione, all’impiego o alla revoca dell’Id-e.

È molto probabile che la maggior parte delle richieste di assistenza in materia di digitalizzazione si registrerà a livello cantonale. Questa disposizione mira pertanto a istituire punti di contatto vicino a coloro che potrebbero averne bisogno. Alcuni Cantoni hanno per altro già creato servizi simili; nel Canton Giura, ad esempio, un sistema di punti di contatto offre assistenza sul posto per i servizi di e-government cantonali. A livello internazionale, anche la Danimarca ha optato per un simile approccio.

A livello federale, la Confederazione fornirà assistenza ai servizi cantonali per gli aspetti legati all’infrastruttura di fiducia (supporto di secondo livello).

Art. 9 Obbligo di accettare l’Id-e

Se ricorrono all’identificazione elettronica, le autorità e i servizi che adempiono compiti pubblici devono accettare l’Id-e statale ai sensi del presente avamprogetto. La norma si rivolge anche alle autorità cantonali e comunali ed è opportuna poiché l’Id-e è concepito come un mezzo d’identificazione elettronico statale atto a dimostrare la propria identità nel mondo virtuale e quindi paragonabile alla carta d’identità o al passaporto nel mondo fisico ossia a documenti accettati da qualsiasi autorità per identificare una persona.

L’Id-e statale potrà essere utilizzato in combinazione con gli attuali mezzi di accesso ai servizi di e-governement. La disposizione riflette l’importanza dell’Id-e ai sensi della presente legge e la sua accoglienza da parte della popolazione, come