Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Adozione dell’iniziativa popolare
Il 13 febbraio 2022 il popolo e i Cantoni hanno accolto l’iniziativa popolare «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)». La Costituzione1 è stata quindi modificata come segue:
Art. 41 cpv. 1 lett. g
1A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.
Art. 118 cpv. 2 lett. b
2Emana prescrizioni su:
b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti;
Art. 197 n. 14
14. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)
L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.
I nuovi articoli costituzionali chiedono di vietare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti (art. 118 cpv. 2 lett. b Cost.) ed esigono che la Confederazione e i Cantoni contribuiscano a promuovere la salute dei fanciulli e degli adolescenti (art. 41 cpv. 1 lett. g Cost.).
Il Parlamento dispone di tre anni al massimo dall’accettazione dell’iniziativa, cioè fino al 13 febbraio 2025, per adottare le disposizioni legislative di esecuzione (art. 197
n. 14 Cost.).
1 RS 101