Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
4 Commento ai singoli articoli
Art. 18 Restrizioni della pubblicità
Cpv. 1 e 2
Il capoverso 1 elenca i supporti e i luoghi ai quali si applica il divieto di pubblicità. Il capoverso 2 vieta una forma specifica di pubblicità, ossia quella praticata mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio.
Per evitare che i fabbricanti e i venditori di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche facciano pubblicità attraverso indicazioni di promozione o di sponsorizzazione, la frase introduttiva del capoverso 1 e quella del capoverso 2 sono state integrate. Con questa modifica, tutti i divieti previsti ai capoversi 1 e 2, per esempio il divieto di pubblicità sulla stampa, valgono anche per le indicazioni di promozione o di sponsorizzazione. In effetti, questo tipo di annunci contribuisce a dare visibilità ai prodotti e alle imprese. Spesso le indicazioni di sponsorizzazione avvengono mediante l’inserimento del logo di un’impresa, di un prodotto o di un marchio creato per promuovere prodotti del tabacco o sigarette elettroniche.
Cpv. 1
La pubblicità è vietata nelle pubblicazioni della stampa scritta (lett. a). Questo riguarda tutti i quotidiani, le riviste o altre pubblicazioni, ad eccezione delle pubblicazioni della stampa estera che non sono destinate principalmente al mercato svizzero e di quelle destinate alle persone professionalmente attive nel settore del tabacco e delle sigarette elettroniche. Per garantire che nessuna pubblicità raggiunga i minorenni, è necessario vietarla in maniera generale (cfr. cap. 1.5.1).
La pubblicità è vietata anche su Internet (p. es. sui siti web o sui social network), sulle applicazioni e sugli altri media elettronici (p. es. videogiochi) se la pubblicità o le indicazioni di promozione e sponsorizzazione si rivolgono al mercato svizzero (lett. b).
Il divieto concerne tutte le comunicazioni fatte con uno scopo commerciale, comprese quelle fatte da influencer, vale a dire da persone che mettono online una pubblicità in cambio di una controprestazione di un’impresa attiva nel settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche. Non è invece considerata pubblicità l’azione di mettere online il video di una serata privata in cui sono visibili prodotti del tabacco o sigarette elettroniche.
Il divieto riguarda non solo le imprese con sede in Svizzera, ma anche gli attori esteri, nella misura in cui le loro pubblicità si rivolgono al mercato svizzero. Tale condizione è considerata adempiuta in particolare quando la pubblicità è legata a un’offerta di prodotti per una clientela svizzera. Questo avviene per esempio se il prezzo dei prodotti è indicato in franchi svizzeri o se la merce è consegnata in Svizzera o se il sito ha un nome di dominio che termina in «.ch».
La lettera c vieta la pubblicità nei cinema. Questo divieto è stato già deciso dal Parlamento nell’ottobre 2021 e riguarda anche i film riservati alle persone maggiorenni.