Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine

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Inoltre, propone di introdurre un articolo che obbliga l’industria del tabacco e delle sigarette elettroniche a notificare all’UFSP le spese da essa sostenute per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione.

È opportuno sottolineare che la modifica dell’articolo 41 Cost., in virtù del quale la Confederazione e i Cantoni si devono adoperare affinché venga promossa la salute di fanciulli e adolescenti, non è trattata nell’ambito del presente avamprogetto di revisione. Come indicato nel capitolo 1.4, la promozione della salute di fanciulli e adolescenti è in effetti già attuata dalla Confederazione con altri mezzi che saranno specificati più avanti nel messaggio sottoposto al Parlamento.

3.2 Pubblicità, promozione e sponsorizzazione

L’articolo 18 capoverso 1, così come adottato dal Parlamento nell’ottobre 2021, vieta la pubblicità se si rivolge ai minorenni. Pertanto, i supporti e i luoghi elencati in questa disposizione sono limitati a quelli che hanno come pubblico destinatario i minorenni, come i giocattoli o le riviste per bambini. Tale capoverso riprende in larga misura il diritto attuale. Durante i dibattiti, il Parlamento ha altresì integrato nel capoverso 2 nuovi divieti di pubblicità che toccano tutta la popolazione, per esempio nello spazio pubblico, nei cinema o in occasione di manifestazioni sportive. Ciò nonostante, ha previsto un’eccezione per i punti di vendita dove la pubblicità rimane ammessa.

Affinché la pubblicità sia vietata dovunque possa raggiungere i minorenni, è necessario integrare l’articolo 18. Tale divieto riguarda segnatamente la pubblicità sulla stampa e su Internet nonché negli invii postali e i messaggi elettronici pubblicitari. Parimenti, non è ammessa alcuna pubblicità nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni come i punti di vendita o i festival. In particolare, non sono più ammessi stand o tribune VIP con l’immagine di un marchio di prodotti o di un fabbricante di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche.

Per integrare questi nuovi divieti, è stata modificata la struttura dell’articolo. I supporti e i luoghi ai quali si applica il divieto di pubblicità sono raggruppati nel capoverso 1. Alcuni divieti generali decisi dal Parlamento non sono più menzionati esplicitamente nella legge in quanto sono ora compresi nei «luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni» del capoverso 1 lettera e, come negli edifici e sui trasporti pubblici.

Anche le disposizioni in materia di promozione dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche nonché degli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco sono state riviste (art. 19). La versione adottata dal Parlamento vieta unicamente la promozione praticata mediante una distribuzione gratuita oppure mediante la distribuzione di omaggi o premi. Questo articolo è modificato per evitare un’altra forma di promozione, ossia quella fatta attraverso personale di vendita mobile, perché è visibile ai minorenni. Per personale di vendita mobile si intende il personale addetto alla vendita generalmente provvisto di accessori con i colori o l’immagine di un marchio di prodotti che, per esempio, fa il giro di ristoranti e bar al fine di promuovere e vendere i prodotti di tale marchio. Inoltre, nell’eccezione prevista per i sigari e i cigarillos viene precisato che la promozione diretta e personale