Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine
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di questi prodotti non è autorizzata nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.
Dalla revisione della legge federale del 6 ottobre 199528 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) nel 2010, il «principio Cassis de Dijon» si applica in Svizzera ai prodotti legalmente commercializzati nell’UE. Essi possono essere immessi sul mercato svizzero, anche se non rispettano i requisiti della legislazione svizzera in materia.
Nella LOTC, il divieto della consegna di prodotti a titolo gratuito prevista dalla LPTab è equiparato a un’immissione in commercio (art. 3 lett. d LOTC). Poiché il «principio Cassis de Dijon» prevale nella LPTab, sarebbe possibile consegnare gratuitamente ai consumatori svizzeri prodotti che non rispondono alle prescrizioni tecniche svizzere e che sono legalmente commercializzati nell’UE. Per evitare un’elusione del divieto della promozione previsto dal presente avamprogetto (art. 19 cpv. 1 lett. a), il Consiglio federale proporrà nell’ambito della redazione delle ordinanze di applicazione un’eccezione al «principio Cassis de Dijon» conformemente all’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC. Si tratterà di una modifica dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)29.
Per quanto riguarda la sponsorizzazione (art. 20), il presente avamprogetto integra le restrizioni decise dal Parlamento (divieto di sponsorizzare manifestazioni che hanno un carattere internazionale o che hanno i minorenni come pubblico destinatario) vietando anche la sponsorizzazione di manifestazioni alle quali i minorenni hanno accesso come per esempio i festival.
3.3 Notifica delle spese pubblicitarie
Il nuovo articolo 27a obbliga l’industria del tabacco e delle sigarette elettroniche a notificare all’UFSP le spese da essa sostenute per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione. Questo articolo rappresenta un complemento indicato in vista di un’eventuale ratifica della FCTC.
In effetti, all’articolo 13 paragrafo 4 lettera d, la FCTC prevede che le Parti che non hanno imposto un divieto totale in materia di pubblicità, promozione e sponsorizzazione debbano esigere almeno che l’industria del tabacco comunichi alle autorità sanitarie le spese da essa sostenute a tale scopo al fine di migliorare la trasparenza sull’entità delle spese pubblicitarie e di aiutare a individuare ogni attività di pubblicità, promozione e sponsorizzazione che non sia disciplinata dalle restrizioni o alla quale si dedicherebbe l’industria del tabacco in violazione delle restrizioni. L’importo delle spese pubblicitarie è un indicatore importante. Di norma, esso dovrebbe diminuire se i nuovi divieti di pubblicità sono ben rispettati. Disporre di dati che distinguono ogni forma di pubblicità, come avviene negli Stati Uniti, presenta l’ulteriore vantaggio di mettere in evidenza le tendenze e gli eventuali trasferimenti di spese da una forma di pubblicità all’altra.
28RS 946.51